
È quanto stabilito dalla Suprema corte di cassazione con la sentenza numero 14605 depositata il 22 agosto 2012.
Insomma le banche, sottolinea in più punti della interessante motivazione la seconda sezione civile, deve sempre informarsi adeguatamente per non far rischiare il cliente.
Infatti, scrive il Collegio di legittimità, la negligenza degli opponenti all'obbligo di assumere adeguate informazioni finanziarie ai fini della valutazione di compatibilità dell'investimento richiesto, con il conseguente obbligo di astenersi dal dare corso ad operazioni scoordinate con la tipologia del cliente senza l'ausilio di specifica richiesta dove fossero state annotate le contrarie avvertenze scritte, è stata ravvisata non già esclusivamente per l'inadeguatezza del sistema informatico adottato dalla banca, ma, più specificamente, per la più articolata inidoneità dell'assetto complessivo di procedure e strumenti predisposti ed utilizzati dalla banca, in particolare perché la valutazione di adeguatezza faceva leva soltanto sulle informazioni fornite dal modulo informatico, senza alcun ausilio di sistemi o procedure alternativi nel caso di inefficacia delle risposte fornite dal modulo, in tutte le ipotesi di mancata collaborazione del cliente.
La vicenda riguarda un istituto di credito che, dopo alcuni controlli di tipo informativo, aveva promosso presso i suoi clienti l'acquisto di alcune obbligazioni. Ma l'operatore statunitense era fallito di lì a poco.
Per questo il ministero dell'economia e delle finanze aveva spiccato una sanzione salata. La banca si era opposta ma i giudici di merito avevano confermato la misura.
Contro questa decisione l'istituto ha presentato ricorso alla Cassazione ma senza successo. La prima sezione civile lo ha infatti respinto su tutti i fronti, ribadendo vigorosamente la necessità che le banche si adeguino ai controlli informatici più penetranti e, in generali, che predispongano delle reali garanzie per gli investitori.
Anche la Procura generale del Palazzaccio ha chiesto in aula la conferma della sanzione.