
Sicurezza e formazione. L'articolo 34 del T.u. sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008) prevede la possibilità, per i datori di lavoro, di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), di primo soccorso e di prevenzione incendi ed evacuazione, dando preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro che intende avvalersi di tale opportunità è tenuto a frequentare appositi corsi di formazione, nonché corsi di aggiornamento in base a quanto stabilito dall'accordo 21 dicembre 2011 n. 223/Csr, pubblicato sulla G.U. dell'11 gennaio.
L'articolo 37 del T.u., inoltre, prevede a carico del datore di lavoro l'obbligo della formazione dei lavoratori e loro rappresentanti. La disciplina è contenuta nell'accordo 21 dicembre 2011 n. 221/Csr pubblicato sulla G.U. dell'11 gennaio scorso.
Aggiornamento della formazione. Entrambi i precedenti accordi (n. 221/Csr e n. 223/Csr) prevedono l'obbligo di aggiornamento della formazione, in un arco temporale quinquennale, a partire da quando è stato completato il percorso formativo di riferimento. In merito, l'accordo 25 luglio stabilisce che tale l'obbligo può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività distribuite nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto nei rispettivi accordi base (nn. 221 e 223). Inoltre, stabilisce che, al fine di favorire la rapida individuazione dei termini per l'adempimento, anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del quinquennio, i cinque anni decorrono sempre a far data dal giorno della pubblicazione degli accordi e, quindi, considerando il quinquennio successivo all'11 gennaio 2012 con riferimento ai soggetti già formati alla medesima data. Per tali soggetti, in altre parole, il prossimo obbligo scade l'11 gennaio 2017, a prescindere dall'effettiva data di perfezionamento del corso base di formazione prima dell'11 gennaio 2012. Con riferimento ai soggetti formati dopo la data dell'11 gennaio 2012, invece, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio di riferimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo d'aggiornamento decorre dalla data di effettivo completamento del rispettivo percorso formativo.
In merito alle modalità per ottemperare all'obbligo di aggiornamento, l'accordo 25 luglio stabilisce che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) può essere svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o a seminari, a condizione che trattino le materie previste dagli accordi di riferimento (punti 7 degli accordi n. 221 e n. 223) e che prevedano la verifica finale di apprendimento. In merito ai preposti, infine, precisa che le 6 ore di aggiornamento quinquennale sono comprensive delle 6 ore di aggiornamento da lavoratori (non c'è duplicazione) e che devono essere svolte con riguardo ai particolari compiti svolti in materia di sicurezza sul lavoro.