
Interpello. L'interpello, presentato da Federambiente (federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale), concerne le modalità di fruizione dei tre giorni mensili di permesso retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Si tratta, spiega il ministero, del diritto spettante al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. In particolare, è stato chiesto al ministero del lavoro:
Quando non c'è riproporzionamento. Nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi, quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia, il ministero non ritiene giustificabile il riproporzionamento del diritto, in quanto trattasi comunque di assenze «giustificate», riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L'intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili, spiega il ministero, non sembra possa subire una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi.
Quando c'è il riproporzionamento. Viceversa, aggiunge il ministero, nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza per la prima volta nel corso del mese (per esempio nel giorno 19), appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti. In tal caso, aggiunge il ministero, il riproporzionamento avviene in base ai criteri indicati dall'Inps (circolare n. 128/2003 si veda ItaliaOggi del 12 luglio 2003), secondo cui viene concesso un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata.