
Decreto sviluppo del 2011. La novità, come accennato, arriva dal cosiddetto decreto sviluppo del 2011 (dl n. 70/2011), il quale è intervenuto in materia di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ribadendo che l'assoggettamento all'obbligazione contributiva previdenziale (presso Inps) del lavoratore artigiano è connesso con l'effettivo svolgimento della specifica attività. Queste modifiche, precisa l'Inail, si riferiscono all'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale artigiani dell'Inps (che ha dettato le proprie istruzioni nella circolare n. 80/2012, si veda ItaliaOggi del 9 giugno); tuttavia, richiamano pure la responsabilità delle sedi dell'Inail in relazione agli accertamenti e alle verifiche ispettive condotte a partire dal 13 luglio 2011. Del resto, l'istituto assicuratore è da tempo che segue questo principio (si veda tabella) ai fini assicurativi per gli infortuni sul lavoro.
Istruzioni operative. Agli effetti pratici, spiega la circolare, ne discende che il personale dell'Inail che rilevi la natura artigiana di un'impresa a seguito di accertamenti o verifiche ispettive, deve comunicare all'ufficio del registro delle imprese gli elementi utili per l'iscrizione d'ufficio del soggetto all'albo provinciale delle imprese artigiane. Ciò peraltro, aggiunge l'Inail, traduce, sul piano normativo, la prassi cui l'istituto assicuratore già si attiene, allo stato, in tema di inquadramento nella gestione tariffaria «Artigianato» e obbligo assicurativo dell'artigiano di fatto (circolare n. 80/2004, si veda ItaliaOggi del 25 novembre 2011). Sul piano operativo, pertanto, l'Inail ribadisce la validità e l'efficacia delle precedenti istruzioni (circolari in tabella), in base alle quali, l'inquadramento provvisorio può essere effettuato dall'Inail soltanto nei casi in cui:
ovvero
Nelle ultime ipotesi, la sede Inail deve provvedere:
La circolare, infine, comunica che a partire dal prossimo mese di settembre, su iniziativa dell'Inail, sarà aperto un tavolo tecnico con Unioncamere/Infocamere finalizzato alla definizione di modalità di comunicazione al registro delle imprese, al cui esito verranno trasmesse le istruzioni tecnico-operative.