Nel dettaglio le prestazioni professionali forensi sono state distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Nel primo caso la prestazione sarà liquidata tenendo conto anche delle ore complessive impiegate, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. Nel secondo, l'opera intellettuale sarà distinta in attività penale e civile, amministrativa, comprensiva del contenzioso contabile, e tributaria.
Nel civile si distinguono poi le singole fasi: studio, fase introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva. Il decreto stabilisce una penalizzazione, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, in caso di condotte processuali abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Nel caso di responsabilità processuale per lite temeraria e nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento. Nel caso di class action, invece, il compenso può essere aumentato fino al triplo. Altro premio scatta quando il procedimento si conclude con una conciliazione: il compenso è aumentato fino a un quarto. Andando a casi specifici, il regolamento prevede che nelle controversie di lavoro il cui valore non supera mille euro, l'onorario è ridotto di regola fino alla metà. Anche nelle cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Stessa riduzione per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio (anche in materia penale). Inoltre per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, sarà riconosciuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicheranno i parametri previsti per l'attività stragiudiziale.
