
Cosa si può pubblicizzare
Dunque al fine di incentivare la concorrenza, la norma chiarisce che il professionista, a parte i raffronti relativi ad altri specifici colleghi, può utilizzare con ogni mezzo e può pubblicizzare le specializzazioni e i titoli posseduti, l'organizzazione dello studio (nel senso della sua composizione), nonché i compensi richiesti per le prestazioni. Le informazioni pubblicizzate devono essere strettamente funzionali all'oggetto, in tal modo assorbendosi ogni necessità di riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale, devono rispettare criteri di veridicità e correttezza e non possono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie, né, logicamente, devono violare l'obbligo del segreto professionale.
Cosa non si può pubblicizzare
Il dpr Severino stabilisce che la pubblicità scorretta ed ingannevole integra per il professionista che l'ha adottata illecito disciplinare. Con l'ultima versione del provvedimento il Legislatore ha integrato la norma, come suggerito dal Consiglio di Stato, specificando che la medesima condotta integra una violazione delle disposizioni contenute nel codice del consumo e concernenti la pubblicità ingannevole. Questo vuol dire che non sarà più solo l'ordine a vigilare sul professionista ma anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in qualità di organismo vigilante competente. L'Agcm, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione di eventuali pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. Non solo. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico.