
In seguito al principio affermato dalle sezioni unite (sentenza 18565/2009), al quale si è più ripetutamente uniformata la sezione tributaria, anche il legislatore ha recepito la regola della rilevanza della categoria catastale per ottenere l'agevolazione Ici. L'articolo 7 del dl Sviluppo (70/2011) stabilisce che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti sono tenuti a presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione ai fabbricati delle categorie A/6 (se adibiti ad abitazione) e D/10 (per immobili ad uso strumentale). Gli interessati sono tenuti a produrre un'autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà da allegare alla domanda. E il nuovo classamento ha effetto retroattivo, poiché è imposto al richiedente di dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto legge 557/1993, convertito nella legge 133/1994, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Questa regola, però, vale fino al 2011, perché la disposizione è stata abrogata.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che per fruire dell'esenzione Ici conta l'inquadramento catastale, ancorché la norma che impone la variazione catastale sia stata abrogata. Pertanto, l'istanza di variazione (i termini sono ancora aperti) va presentata sia dai possessori di immobili destinati ad abitazione sia dai titolari di fabbricati strumentali per fruire delle agevolazioni Ici fino al 2011. Infatti, a partire da quest'anno gli immobili adibiti ad abitazione di tipo rurale sono soggetti al pagamento dell'Imu con applicazione dell'aliquota ordinaria, a meno che non siano destinati a prima casa. Mentre per quelli strumentali, vale a dire quelli utilizzati per la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, non è più prevista l'esenzione, ma un trattamento agevolato con applicazione dell'aliquota del 2 per mille che i comuni possono ridurre all'1 per mille. Viene confermata l'esenzione solo per i fabbricati strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani indicati in un elenco predisposto dall'Istat.