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Mini crediti se modesti le perdite sono deducibili

del 09/08/2012
di: di Norberto Villa
Mini crediti se modesti le perdite sono deducibili
Le perdite relative ai crediti di modesta entità scaduti si considerano certe e precise e sono quindi deducibili. Il limite per poterli considerare di modesta entità è di 2.500 o 5.000 euro in relazione alle dimensioni del titolare del diritto di credito.

L'art. 33 del decreto 83/2012 (decreto crescita, convertito in legge e prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il 10 agosto) riscrive l'articolo 101 del Tuir introducendo da un lato previsioni specifiche nel caso di creditore assoggettato a procedure concorsuali e dall'altro una norma senza dubbio di favore concernente la deducibilità delle perdite su crediti (tema purtroppo molto gettonato considerata la situazione economica) di modesta entità o relative a diritti ormai prescritti.

La novità

L'art. 101 anche nella nuova versione contempla la certezza e precisione della perdita quale caratteristica necessaria per la sua deducibilità. La novità però consiste nel riconoscere la sussistenza degli stessi nel caso in cui il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Senza necessità di ulteriori prove in tal caso la perdita diviene deducibile ai fini Ires (Irpef).

La modesta entità è riconosciuta avendo riguardo sia all'ammontare del credito che alle dimensioni dell'impresa titolare del diritto essendo tali:

  • quelli di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione che per il 2009 erano quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni, per il 2010 200 milioni e per il 2011 150 milioni;

  • quelli di importo non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

    Ulteriore norma neo introdotta è quella che allo stesso modo riconosce la certezza e precisione della perdita nel caso in cui «il diritto alla riscossione del credito è prescritto».

    L'antieconomicità

    Le nuove regole previste dal decreto ai sensi dell'art. 70 del decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Quindi in linea generale sarà il periodo d'imposta 2012 il primo di loro applicazione. Le stesse paiono di tipo assoluto e quindi, in presenza delle condizioni previste, in grado di superare qualsiasi censura. Ad esempio non si dovrebbe ritenere che la deducibilità della perdita relativa ad un credito prescritto possa essere messa in discussione magari ritenendo che tale situazione si sia generata a fronte di un comportamento anti economico del contribuente. La nuova previsione è infatti tranciante sul punto e non pare lasciare spazio ad ulteriori considerazioni.

    La competenza

    L'innovazione obbliga ad alcune osservazioni circa la possibilità di applicare la stessa a crediti che già in anni passati hanno maturato i requisiti richiesti ora dal nuovo art. 101. Si pensi a un credito di poche centinaia di euro scaduto in un periodo d'imposta precedente ma ancora iscritto in bilancio. Non è detto che tale comportamento (il mantenimento in bilancio del credito) non sia stato dettato da il dubbio circa la sua deducibilità fiscale. Ora tali dubbi parrebbero superati, ma ci si deve chiedere se a fronte della modifica normativa sia possibile applicare la stessa anche in tali situazioni. La norma introdotta presenza caratteri innovativi rispetto alla previsione precedente che richiamava la certezza e la precisione ma senza specificare sul punto alcun parametro. Si potrebbe ritenere che per i crediti ancora iscritti in bilancio di modesta entità e scaduti da almeno sei mesi, possa essere riconosciuta la deducibilità in sede di primo periodo d'imposta di applicazione della nuova norma. Tale soluzione potrebbe anche riconoscersi ai crediti non più iscritti in bilancio considerando la svalutazione effettuata negli anni precedenti con valenza unicamente contabile (su questa situazione esistono nella realtà più dubbi soprattutto nel caso in cui a fronte della svalutazione solo civilistica non si sia data evidenziazione della temporaneità della variazione, ad esempio con l'iscrizione della fiscalità anticipata).

    In realtà la tematica dell'applicazione delle novità a crediti che avevano assunto tali caratteristiche nel passato è strettamente connessa al tema della competenza della perdita su crediti, tema su cui l'amministrazione finanziari non si è mai mostrata troppo indulgente. A differenza però dei casi già trattati (come quello relativo alla deducibilità delle perdite in un periodo successivo a quello della sentenza dichiarativa di fallimento) nella situazione in esame si è di fronte ad una innovazione legislativa e seguendo la logica per cui la stessa è introdotta si dovrebbe consentire un'applicazione ampia della stessa anche con riguardo a posizioni già cristallizzate nel passato.

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