
Due condizioni. Accolto il ricorso delle Entrate: la Suprema corte decide nel merito e dichiara la legittimità dell'avviso di rettifica per l'indebita detrazione dell'imposta.
I giudici di legittimità spiegano quando l'operazione di distacco del personale può rimanere fuori dal campo dell'applicazione dell'Iva. Occorrono in particolare due condizioni. La prima è che si tratti di un accordo in forza del quale un soggetto, per soddisfare un proprio specifico interesse, mette a disposizione di un altro delle persone a lui legate da un rapporto di lavoro subordinato; il secondo requisito è che il beneficiario riversi al distaccante una somma esattamente pari al costo retributivo e previdenziale dei dipendenti utilizzati: il riconoscimento di un corrispettivo maggiore o minore comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione e l'intero importo pattuito deve invece essere assoggettato all'imposta. Ne consegue che il distacco di personale che integra in astratto una prestazione di servizi soggetta all'Iva non può, in concreto, più essere considerato tale nel caso in cui il beneficiario rimborsi al concedente il solo costo del personale utilizzato.
Operazione neutrale. Ciò che occorre ai fini della irrilevanza ai fini Iva, spiegano i giudici, è che si tratti di un'operazione sostanzialmente neutra, vale a dire di una vicenda che non comporti un guadagno per il distaccante, ma nemmeno un risparmio per il distaccatario, visto che, in caso contrario, non vi sarebbe ragione di riservarle un trattamento diverso dal normale.
Si configura dunque il vizio di motivazione rilevato nel ricorso del Fisco contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Dario Ferrara