Dunque, anche per vizi che riguardano la mancata sottoscrizione del ricorso o il conferimento della procura non può essere dichiarata l'inammissibilità, fino a quando il giudice non dia un ordine di regolarizzare l'errore commesso e la parte interessata non lo esegua nei termini fissati. L'articolo 12 del decreto legislativo 546/1992, richiamato nella sentenza, prevede che le parti diverse dall'ufficio del ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. L'incarico deve essere conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata oppure in calce o a margine di un atto del processo. In quest'ultimo caso la sottoscrizione autografa è certificata dal difensore. Le parti devono essere assistite da un difensore tecnico tranne che per le controversie di modesto valore.
La parte può difendersi personalmente nelle controversie di valore inferiore a 2.583,28 euro. Tuttavia, il giudice tributario non può dichiarare inammissibile il ricorso che è stato sottoscritto dalla parte personalmente per le controversie il cui valore è al di sopra della soglia fissata dalla legge. Se la parte sta in giudizio personalmente, il giudice è tenuto a disporre la nomina di un difensore. La inammissibilità potrà essere dichiarata solo per la mancata osservanza dell'ordine del giudice (Cassazione, sentenza 8025/2005).
Quest'ultima pronuncia afferma il principio che va ritenuto errore scusabile anche quello che potrebbe sembrare particolarmente grave, vale a dire la mancata sottoscrizione del ricorso da parte del difensore o il ritardo nel conferimento della procura. Del resto, la disposizione contenuta nell'articolo 12 assume un significato logico soltanto se l'interpretazione è in armonia con un sistema processuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si risolvano a danno del soggetto che, invece, si intende tutelare.
