La nuova disciplina. Nella circolare n. 20/2012 il ministero illustra, dettagliatamente, le novità al contratto di lavoro a chiamata introdotte dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero del mercato del lavoro). Alla luce di tali novità, spiega che, dal 18 luglio 2012, risulta ridefinito l'assetto normativo dello speciale rapporto di lavoro il cui ricorso, pertanto, diventa possibile nelle seguenti ipotesi:
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;
b) con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
Dal punto di vista soggettivo, precisa il ministero, dal 18 luglio è possibile stipulare il contratto con il lavoratore:
Inoltre, in quest'ultimo caso, secondo il ministero, anche se la riforma non lo ha ribadito (era invece previsto nella vecchia disciplina), la stipulazione del contratto a chiamata è possibile anche se il soggetto è pensionato.
I periodi predeterminati. Tra le novità della riforma c'è l'abrogazione dell'ipotesi che consentiva di far ricorso al lavoro a chiamata durante i weekend, le ferie estive, le vacanze natalizie e quelle pasquali, nonché per altri periodi predeterminati fissati eventualmente dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale. L'abrogazione normativa, tuttavia, spiega il ministero, non preclude la possibilità alla contrattazione di procedere all'individuazione di periodi predeterminati (magari gli stessi weekend o ferie estive ecc.). In merito a tale abrogazione, inoltre, il ministero aveva precisato che, da un punto di vista oggettivo, non era più possibile imputare la chiamata del lavoratore ai periodi predeterminati, in quanto abrogati, anche con riferimento ai contratti di lavoro già vigenti alla data della riforma (18 luglio). E questo nonostante questi contratti, per effetto di una norma transitoria prevista dalla stessa riforma, conservino efficacia fino al 18 luglio 2013. Nella circolare n. 20/2012, il ministero fa dietro front e precisa che i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 sia in forza dei vecchi requisiti soggettivi (soggetti con meno di 25 anni o più di 45 anni di età) che per i periodi predeterminati continuano a operare sino al 18 luglio 2013 (compreso) secondo le previgenti causali.
Comunicazione preventiva. Altra novità è l'introduzione dell'obbligo di comunicazione preventiva, ossia prima della chiamata al lavoro. Il nuovo adempimento è dovuto anche con riferimento ai contratti di lavoro instaurati prima del 18 luglio. È possibile assolvere all'obbligo anche nello stesso giorno di chiamata al lavoro, purché prima dell'inizio delle prestazioni lavorative.
