
Preventivo. Una regola generale, che vale per tutti i professionisti, riguarda il preventivo e ne esalta l'importanza. L'assenza di prova del preventivo di massima (articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 1/2012) costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. Da qui l'opportunità di fare sempre il preventivo e di portarlo al giudice, per evitare che lo stesso, liquidando il compenso, riduca gli importi.
Avvocati. Per gli avvocati scompare la distinzione tra onorari e diritti. Il tariffario forense distingueva l'attività esecutiva, remunerata con diritti fissi, e l'attività intellettuale remunerata con gli onorari (variabili da un minimo a un massimo). L'abbandono della distinzione è dovuto al fatto che la legge parla di compenso, che evoca un concetto unitario (così la relazione al decreto in commento).
Per la determinazione degli importi si è tenuto conto del rapporto tra costi legali concretamente sostenuti e valore del bene oggetto della lite giudiziaria, rilevato secondo gli indici doing business della Banca mondiale. Nel dettaglio le prestazioni professionali forensi sono state distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono state a loro volta distinte in attività penale e attività civile, amministrativa, comprensiva del contenzioso contabile, e tributaria.
Nel civile si distinguono poi le singole fasi: studio, fase introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva. Accogliendo un'osservazione del Consiglio di stato, il decreto stabilisce una penalizzazione, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, in caso di condotte processuali abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
Ci sono, però, anche ipotesi che fanno lievitare i compensi. Nel caso di class action, per esempio, il compenso può essere aumentato fino al triplo. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino a un quarto: si cerca di evitare che l'avvocato abbia interesse a prolungare le attività e si introduce un criterio che guarda al risultato. Non a caso, ma in un'ottica opposta, con un'altra regola si prevede che, nel caso di responsabilità processuale per lite temeraria e nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50%. Andando a casi specifici, il regolamento prevede che nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà. Anche nelle cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Stessa riduzione per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio (anche in materia penale).
Commercialisti. Per dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili la parola d'ordine è semplificazione. Viene eliminata la distinzione tra rimborsi spese, indennità e onorari e, all'interno di questa categoria, tutte le ulteriori distinzioni richiamate: il compenso deve avere una sua struttura unitaria e onnicomprensiva. Il decreto riduce a 11 i tipi di attività per le quali sono previsti parametri per la determinazione del compenso e vengono razionalizzati e ridotti i criteri per la determinazione del valore delle pratiche. Viene stabilita la ripartizione in scaglioni progressivi del valore della pratica e l'applicazione di una forbice percentuale (da un minimo a un massimo) da calcolare sul predetto valore. Le 11 attività sono le seguenti: amministrazione e custodia; liquidazioni di azienda; valutazioni, perizie e pareri; revisioni contabili; tenuta della contabilità; formazione del bilancio; operazioni societarie; consulenza ed assistenza contrattuale ed economico-finanziaria; assistenza in procedure concorsuali; assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; funzione di sindaco di società.