Per la Cassazione invece tali argomentazioni sono errate sotto più profili. Innanzitutto non si è tenuto conto di un orientamento ormai pacifico in giurisprudenza secondo cui l'omessa presentazione della dichiarazione Iva fa perdere definitivamente il diritto all'utilizzo del credito emerso e portato in detrazione nelle mensilità successive, inoltre il potere di accertamento induttivo non si estende all'esercizio della detrazione di un credito scaturente da annualità pregresse in quanto spetta eventualmente al contribuente l'esercizio del diritto alla restituzione-rimborso mediante la compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale, la cui presentazione è di sostanziale importanza affinché sorga in capo al contribuente il diritto stesso che si intende far valere. Inoltre per la Corte non può essere accolto il riferimento alla risoluzione n. 74/2007 nella quale vengono trattate ipotesi diverse. A partire dal caso in cui il contribuente abbia omesso l'indicazione del credito in una dichiarazione Iva annuale correttamente presentata. In questo caso, infatti, non è precluso il diritto alla detrazione che al più tardi deve essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto a norma dell'art 19, comma 1 del dpr 633/1972. Non viene meno il diritto alla detrazione neanche quando il credito Iva viene esposto in dichiarazione ma vengono omesse le dichiarazioni successive. Ancora diverso è il caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione annuale ma, pur avendo annotato correttamente tutte le fatture, non perde il diritto al rimborso qualora abbia presentato il solo modello VR. Per la Corte il caso oggetto di giudizio differisce da tali casistiche in quanto l'omissione dichiarativa riguarda l'annualità di cui si intende far valere l'esistenza del credito, mentre il potere di accertamento induttivo del credito può essere esercitato in caso di omissione di dichiarazione Iva negli esercizi successivi a quello in cui un credito è stato invece esposto correttamente in una dichiarazione annuale Iva a sua volta correttamente presentata.
