
Il medico competente. Il Tu sicurezza definisce «medico competente» il medico in possesso di uno di titoli e requisiti, formativi e professionali indicati dallo stesso Tu, nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal disciplina della sicurezza sul lavoro; nonché per collaborare (sempre con il datore di lavoro) ai fini della valutazione dei rischi. Tra i compiti previsti, il Tu obbliga il medico a istituire, aggiornare e custodire sotto la sua responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il Tu inoltre (articolo 40) stabilisce che entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento il medico competente deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria; e che a tal fine, con apposito decreto siano definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti della comunicazione e le modalità di trasmissione. L'adempimento è stato finora non operativo, in attesa della pubblicazione del predetto decreto.
I contenuti della cartella. Il decreto stabilisce i contenuti della cartella sanitaria e di rischio, precisando che essa va tenuta sia su supporto cartaceo che informatico. Si tratta di dati relativi all'anagrafica di lavoratore e datore di lavoro; alla visita preventiva; ai contenuti minimi della comunicazione scritta su giudizio d'idoneità alla mansione. Il provvedimento, inoltre, precisa che i contenuti sono da considerarsi «informazioni minime», quindi inevitabili, della cartella sanitaria e di rischio. Quanto alle responsabilità, inoltre, il decreto ribadisce che il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni; mentre, per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro di dati e informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.
La trasmissione dei dati. Più statistici risultano essere i contenuti delle informazioni che il medico è tenuto a comunicare (per esempio, dati sull'occupazione in azienda al 30 giugno e al 31 dicembre). Il decreto stabilisce che la trasmissione dei dati va effettuata dal medico competente entro il primo trimestre (cioè 31 marzo) dell'anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica.
Periodo transitorio. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 25 agosto (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta). Per il primo anno è previsto un periodo transitorio (appunto di mesi 12 dall'entrata in vigore del decreto (fino al 24 agosto 2013) per la sperimentazione delle nuove norme.