La Ctr di Torino ha poi ribaltato il verdetto dando ragione al contribuente. Ora l'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso alla Suprema corte e lo ha vinto in pieno. Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, i cittadini devono sempre conservare i modelli cartacei, anche oltre i termini fissati dalla legge per Caf e società. Questo perché, si legge nel passaggio chiave della sentenza, «ove, in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, sia eccepita una discordanza di dati, non è l'amministrazione a dover fornire la prova del (conforme) contenuto del modulo cartaceo, ma semmai l'eccipiente a doverne provare (ai sensi dell'art. 2697, 2° c., c.c., sub specie dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata) la difformità; egli essendo comunque onerato, in base all'ordinaria diligenza, di conservare una copia del ridetto modulo anche oltre il termine, di cui all'art. 43 del dpr n. 600/1973, stabilito per la società o l'ente trasmittente». Questo perché, la modalità di trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale, per il tramite di centri di assistenza (come nella specie), comporta «una presunzione di identità tra i dati risultanti all'esito della trasmissione (dedotti dall'anagrafe tributaria) e i dati presenti nel modello cartaceo, conforme a quello approvato ai sensi dell'art. 1 del dpr n. 322/1998, sottoscritto dal contribuente. La via telematica costituisce infatti soltanto una modalità di invio della dichiarazione». La vicenda del contribuente romano si chiude qui. Infatti, La Suprema corte di cassazione ha deciso nel merito la questione sostenendo e rendendo definitiva la validità della cartella di pagamento fondata esclusivamente sui dati trasmessi per via telematica. La novità della questione affrontata ha indotto la sezione tributaria ha compensare fra amministrazione finanziaria e contribuente le spese di giudizio. Anche la procura generale di Piazza Cavour, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 19 luglio, ha chiesto al Collegio di accogliere il ricorso delle Entrate.
