Per consultazione gli interpreti hanno sempre inteso una procedura del tutto informale di dialogo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, simile, nella sostanza alla concertazione, ma priva dei termini procedimentali propri della concertazione e di ogni formalità. Tuttavia, l'articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001 è stato frequentemente oggetto di vertenze per comportamento antisindacale, in quanto i sindacati hanno sempre preteso, nell'ambiguità del concetto di «consultazione» una vera e propria contrattazione. E molti giudici del lavoro, a conferma dell'inadeguatezza della giurisdizione ordinaria sulla peculiare e complessa materia del lavoro pubblico, hanno non di rado accolto i ricorsi.
Il decreto sulla spending review ha in parte risolto il problema, sostituendo alla «consultazione», l'informazione. Ma l'attuale testo novellato dell'articolo 6, comma 1, come visto prima, inopportunamente impone che l'approvazione avvenga «previa» informazione qualificata «preventiva o successiva». È ovvia la contraddizione: se l'informazione è «previa» non può anche essere, sia pure eventualmente, successiva. L'emendamento alla legge di conversione cancella proprio le parole «preventiva e successiva». Sicché l'informazione sarà sempre e soltanto preventiva.
