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Regolarizzazione stranieri: Via libera alla sanatoria

del 27/07/2012
di: di Daniele Cirioli
Regolarizzazione stranieri: Via libera alla sanatoria
Via libera alla sanatoria degli immigrati. I datori di lavoro che al 9 agosto occupano da almeno tre mesi (quindi dall'8 maggio) irregolarmente lavoratori stranieri possono regolarizzare il rapporto di lavoro presentando una dichiarazione tra il 15 settembre e il 15 ottobre e pagando un contributo di 1.000 euro. A prevederlo è il dlgs n. 109/2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 172/2012 e in vigore dal prossimo 9 agosto, che dà attuazione alla direttiva n. 2009/52/Ce (norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Nuove sanzioni. Il provvedimento riguarda le sanzioni a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Si tratta di un decreto che recepisce una direttiva comunitaria del 2009 volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, introducendo il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nel confronti di tali datori. Poiché si tratta di un divieto già previsto dalla normativa italiana (l'articolo 22, comma 12 del Testo unico sull'immigrazione, infatti, già prevede che l'impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato), il dlgs n. 109/2012 introduce solo modifiche all'impianto normativo esistente. E tra queste, prevede delle ipotesi aggravanti (con pene aumentate da un terzo alla metà) nei casi in cui il divieto di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare sia caratterizzato da «particolare sfruttamento», ovvero: siano occupati irregolarmente più di tre lavoratori; vengano occupati minori in età non lavorativa; ricorrono le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale. Inoltre, è introdotta una sanzione amministrativa accessoria, aggiuntiva a quelle già previste, che il giudice applica con la sentenza di condanna ed equivalente al pagamento di un importo pari al costo medio del rimpatrio dello straniero impiegato irregolarmente (i criteri per la determinazione di tale costo saranno stabiliti con successivo decreto interministeriale). Qualora ricorrano circostanze di «particolare sfruttamento», inoltre, è prevista una sanzione amministrativa di carattere pecuniario (da 100 a 200 quote fino a 150 mila euro) per le persone giuridiche che si siano avvantaggiate ricorrendo all'impiego irregolare di cittadini stranieri.

La sanatoria. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del dlgs (9 agosto), occupano irregolarmente da tre mesi almeno lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012, con modalità che saranno stabilite con dm. Possono essere regolarizzati solo i rapporti di lavoro a tempo pieno, ad eccezione del settore del lavoro domestico (colf e badanti) dove si possono regolarizzare anche rapporti a tempo ridotto non inferiore a 20 ore settimanali. La dichiarazione di emersione andrà presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 1.000 euro per lavoratore, a cui andrà aggiunto il necessario per regolarizzare le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Non possono accedere alla sanatoria i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni per reati connessi all'occupazione illegale di stranieri o allo sfruttamento lavorativo, nonché i datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall'estero di cittadini stranieri senza poi procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro). La sanatoria, inoltre, non può riguardare lavoratori stranieri espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza o per motivi di prevenzione del terrorismo; nonché gli stranieri condannati per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in fragranza.

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