Obbligo di avere uno sponsor. Le imprese, per poter emettere titoli, devono aver uno sponsor che le assista. Questo può essere una banca, un'impresa di investimento, una società di gestione del risparmio (Sgr), una società di gestione armonizzata, una società di investimento a capitale variabile (Sicav). Il ruolo dello sponsor è quello di assistere l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e supportarlo nella fase di collocamento dei titoli stessi. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro; al 3% del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, al 2% del valore di emissione dei titoli eccedente10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri sopra. Lo sponsor segnala, come detto, il superamento dei titoli emessi rispetto all'attivo corrente. È lo sponsor che classifica la bontà dell'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente. Deve dare un giudizio su una scala che prevede le classi ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa. La classificazione deve essere messa in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata. Le grandi imprese possono rinunciare al ruolo dello sponsor. Anche le altre imprese possono derogare dalla presenza dello sponsor se l'emissione è assistita, in misura non inferiore al 25% del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.
Ulteriori vincoli: dalla certificazione del bilancio all'impossibilità di cedere le cambiali ai soci. In caso di emissione di cambiali o obbligazioni, l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Nella prima fase di applicazione viene introdotta una norma transitoria, grazie alla quale, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della norma, le imprese possono derogare all'obbligo di certificazione del bilancio se l'emissione è assistita, in misura non inferiore al 50% del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso, però, la cambiale non può avere durata superiore al periodo di diciotto mesi. Le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali. La norma precisa in maniera esplicita che gli investitori non devono essere, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Anche l'eventuale collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
