Il dl prevede che sia un decreto del ministro delle politiche agricole, adottato d'intesa con i ministri dell'ambiente e delle infrastrutture, a determinare l'estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio nazionale. Sarà necessario tenere conto dell'estensione e della localizzazione dei terreni agricoli rispetto alle aree urbane, dell'esistenza di edifici inutilizzati nonché dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche e di ampliare quelle esistenti invece che costruirne di nuove. Il decreto, che verrà aggiornato ogni 10 anni, dovrà essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentito il Comitato interministeriale creato ad hoc per monitorare il consumo del suolo. Un atto della conferenza delle Regioni e delle Province autonome ripartirà la superficie agricola tra le diverse regioni entro 180 giorni dall'adozione del decreto interministeriale. Scaduto il termine la determinazione delle aree edificabili sul territorio regionale sarà comunque effettuata da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro alle politiche agricole sentito il Comitato interministeriale e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome. Le regioni stabiliranno poi l'estensione dei terreni ripartendola tra i Comuni, anche in base alla popolazione. Il comitato per il monitoraggio del consumo del suolo, istituito sempre con decreto interministeriale, ogni anno entro il 31 dicembre, dovrà realizzare un rapporto che il ministro presenterà in Parlamento entro il 31 marzo successivo. All'interno del comitato, la cui partecipazione è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di nessuna indennità neanche a titolo di rimborso spese, saranno rappresentati il Mipaaf (3 rappresentanti) il Ministero dell'ambiente (2), il Ministero delle infrastrutture (2) e l'Istituto nazionale di statistica (2), mentre 5 esponenti saranno designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. È inoltre stabilito che per dieci anni i terreni agricoli che ricevono aiuti di stato non potranno cambiare la loro destinazione d'uso. Negli atti di compravendita il vincolo sarà espressamente richiamato e, nel caso di violazione, al proprietario sarà comminata una sanzione amministrativa da 5 mila a 50 mila euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite.
