Soggetti ammessi. Potranno adottare il regime di cassa, previa opzione da esercitare secondo le modalità che saranno definite dall'agenzia delle entrate, i contribuenti con volume d'affari annuo non superiore a 2 milioni di euro, relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Sono tuttavia esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'inversione contabile.
Come funziona il regime «di cassa». Per i contribuenti che adotteranno il regime di cassa, l'Iva sulle operazioni imponibili diviene esigibile al momento in cui essi riceveranno il pagamento dei relativi corrispettivi. Parallelamente, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorgerà al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. Diversamente che nel vigente sistema dell'art. 7, dl 185/2008, dunque, il regime di cassa non vale solo per l'imposta dovuta, ma anche per il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti, che sarà esercitabile solo dopo avere pagato i fornitori. Non sarà limitato alle singole operazioni, ma riguarderà tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso altri soggetti passivi, salve le dette esclusioni. Resta però ferma, per i clienti dei soggetti che adottano il regime in esame, l'insorgenza del diritto alla detrazione secondo le regole generali, ossia all'atto dell'effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non sia stato pagato. In pratica, discostandosi anche in questo caso dalle regole vigenti, il regime di cassa adottato dal forniture non avrà effetto per i suoi clienti (salvo che anch'essi abbiano adottato il regime in esame). In ogni caso, il rinvio dell'esigibilità all'atto dell'incasso del corrispettivo non potrà superare il limite di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, nel frattempo, anteriormente al decorso di tale termine, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. In ordine al termine di un anno, secondo quanto previsto da un sub-emendamento, tale termine dovrebbe essere allungato a due anni.
Procedure. I contribuenti che adottano il regime speciale dovranno farne menzione sulle fatture emesse. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 83/2012, saranno stabilite le disposizioni di attuazione e sarà fissata la decorrenza. Dalla stessa data saranno abrogate le disposizioni sull'Iva per cassa introdotte dall'art. 7 del dl n. 185/2008.
