Liberalizzazione a metà. La liberalizzazione del primo contratto a termine è la principale novità, in materia di lavoro a tempo determinato, introdotta dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero). In via di principio, per la regolare stipulazione del contratto a termine serve la presenza di una ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo (cosiddetta «causalone»). La riforma Fornero, in deroga a tale principio, ha previsto che il causalone non è richiesto «nell'ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione ( )». Secondo il ministero, poiché la formulazione si riferisce al «primo rapporto» a termine per lo svolgimento «di qualunque tipo di mansione», ne deriva che la deroga può trovare applicazione una e una sola volta tra due medesimi soggetti (datore di lavoro e lavoratore). In altre parole, per la circolare «il causalone sarebbe richiesto nel caso in cui il lavoratore venga assunto a termine o inviato in missione presso un datore di lavoro/utilizzatore con cui ha intrattenuto già un primo rapporto lavorativo di natura subordinata», non importa se a termine o a tempo indeterminato, in quanto la deroga è «finalizzata a una miglior verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore in relazione all'inserimento nello specifico contesto lavorativo». Pertanto, per il ministero non è possibile utilizzare la deroga in relazione a rapporti in qualche modo già «sperimentati», e a maggior ragione per quel lavoratore con cui il datore di lavoro abbia già intrattenuto un rapporto a tempo indeterminato. In tal modo, tuttavia, il ministero limita fortemente la liberalizzazione che sembrava arrivare dalle riforma Fornero, trasformando la novità in una sorta di «periodo di prova aziendale», ossia di prima approccio del lavoratore con un'azienda.
Pronto il primo modello per la «chiamata». Tra le novità relative al contratto di lavoro intermittente, la riforma Fornero ha caricato lo speciale rapporto di lavoro del nuovo onere della comunicazione preventiva della chiamata al lavoro. Ieri, la direzione territoriale di Modena ha predisposto il modello per assolvere al nuovo adempimento (si veda in pagina). La modalità prioritaria è quella tramite posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi: DPL-Modena@lavoro.gov.it - DPL.Modena@mailcert.lavoro.gov.it. In alternativa è dato di usare il fax: 059/224946. L'oggetto dell'e-mail dovrà contenere la denominazione/ragione sociale dell'azienda (datore di lavoro) e la seguente parola: «INTCOM». Un esempio di e-mail. Oggetto: Bar Pincopallino - INTCOM. Testo: si allega, alla presente e-mail, il modello di avvio prestazione di lavoratori intermittenti.
