Decontribuzione anno 2010. Il via libera riguarda dunque gli incentivi sui premi produttività erogati nel 2010, spettanti in misura piena ai lavoratori (100% delle ritenute contributive in busta paga) e del 25% alle imprese, su un importo massimo del 2,25% della retribuzione dei lavoratori (circolare Inps n. 51/2012, si veda ItaliaOggi del 31 marzo). La disciplina è stata dettata dal dm 3 agosto 2011 (si veda ItaliaOggi del 3 dicembre 2011) che ha stabilito risorse finanziarie per 650 milioni di euro assegnate per il 62,5% alla contrattazione aziendale e per il 37,5% a quella territoriale.
Lo sgravio spettante. Entro il predetto limite di premi (2,25% di retribuzione contrattuale) lo sgravio spetta nelle seguenti misure:
Il recupero del beneficio. Per avere accesso allo sgravio le imprese, anche tramite degli intermediari autorizzati, hanno dovuto inoltrare esclusivamente in via telematica una domanda all'Inps anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali (Inpdap, Enpals) tra il 7 maggio e il 3 giugno (si veda ItaliaOggi del 5 maggio). L'Inps ha poi comunicato alle aziende l'ammissione al beneficio con il relativo importo di sgravio spettante (misura massima). Ai fini della materiale fruizione del beneficio, l'Inps precisa prima di tutto che il beneficio è fruibile a condizione che l'impresa sia in possesso di regolarità contributiva e rispetti la parte economica degli accordi e contratti collettivi. Per il calcolo dello sgravio, inoltre, spiega sempre l'Inps, deve essere presa in considerazione l'aliquota contributiva in vigore nel mese di corresponsione del premio. Con riguardo ai lavoratori ai quali sono stati corrisposti premi previsti sia da accordi aziendali che territoriali, il beneficio contributivo va fruito in proporzione. Nel caso di aziende cessate la fruizione dell'incentivo potrà avvenire tramite la procedura di regolarizzazione contributiva (Uniemens/vig). Con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro versano i contributi all'Inps, lo sgravio è fruibile previa indicazione dei previsti codici (si veda tabella) sul modello Uniemens, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale o territoriale). All'atto del conguaglio contributivo, il datore di lavoro è tenuto a restituire al lavoratore la quota di contributivo di sua competenza. Le operazioni potranno avvenire entro il prossimo 16 ottobre.
