
Di cosa parliamo. Si tratta, come detto, dello sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, introdotto dalla legge n. 247/2007. Con riguardo all'anno 2011, la materia è stata disciplinata dall'art. 53, commi 1 e 2, della legge n.122/2010, e dall'art. 1, comma 47, della 220 sempre del 2010. In attuazione delle norme richiamate, il Dm 24 gennaio 2012 (in G.U. n. 132 dell'8 giugno scorso) ha dettato le regole per la pratica fruizione dell'incentivo. L'art. 1 del decreto ripartisce peraltro la dotazione finanziaria a disposizione (650 milioni di euro) assegnandone il 62,5% alla contrattazione aziendale e il 37,5% a quella territoriale.
Il beneficio. Per l'anno 2011, il decreto prevede che il beneficio possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
Un esempio. In un'impresa industriale con oltre 50 dipendenti, ad un impiegato con una retribuzione per l'anno 2011 pari a 39.000,00,è stato corrisposto un premio di risultato di 1.000,00.
Ai fini della quantificazione dello sgravio, occorre operare come segue:
a. retribuzione annua del lavoratore 40.000 (comprensivi del premio);
Condizioni. Per accedere allo sgravio, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
La fruizione dell'incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto della regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
La richiesta. Le aziende, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'Inps (anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali), che deve contenere i dati sottoelencati:
- i dati identificativi dell'azienda;
- la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
- la data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione territoriale del Lavoro competente;
- l'importo annuo complessivo delle erogazioni corrisposte nel corso dell'anno 2011, per le quali si chiede l'ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi;
- l'ammontare dello sgravio sui contributi dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell'aliquota a suo carico;
- l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi dovuti dal lavoratore;
- l'indicazione dell'ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
La procedura telematica provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. Con apposito messaggio, si legge nella circolare, verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze.