
Ma vediamo in dettaglio i punti salienti del decreto.
Contratti scritti. I contratti devono essere stipulati in forma scritta. Non solo. A pena di nullità deve essere indicato la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Vale anche la mail o il fax, anche senza sottoscrizione, purché indichi in maniera chiara la volontà delle parti.
Pratiche commerciali sleali. L'articolo 4 del decreto definisce la «condotta commerciale sleale» e a questo scopo allega un elenco di buone prassi, la cui violazione costituisce slealtà: una sorta di regole etiche della contrattazione (dall'obbligo di scrittura, al divieto di mutazioni che incidono sull'equilibrio dei rapporti o comportamenti abusivi).
Sempre sul piano della correttezza contrattuale il decreto elenca le condizioni contrattuali abusive: tra queste, ad esempio, l'esclusione della applicazione di interessi di mora oppure del risarcimento delle spese di recupero dei crediti. Altra clausola bocciata è quella di dumping e cioè di imporre prezzi sotto costo agli imprenditori agricoli.
Anche posticipare la fatturazione oltre un mese è pratica scorretta.
Sono pratiche scorrette anche le seguenti: nascondere informazioni essenziali rilevanti per l'altra parte nelle trattative e che l'altra parte si aspetterebbe legittimamente di ricevere; usare o condividere con una parte terza informazioni sensibili fornite in maniera confidenziale dall'altra parte senza l'autorizzazione di questa in modo da ottenere un vantaggio competitivo.
Tempi di pagamento. I termini di pagamento (30 o 60 giorni), già indicati dalla legge, decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Il decreto precisa le modalità del calcolo degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento: la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, di Posta elettronica certificata (Pec) o di impiego del sistema Edi (Electronic data interchange) o altro mezzo equivalente. Se non è certa la data di ricevimento della fattura conta la data di consegna dei prodotti.
Interessi di mora. L'articolo 6 del decreto è dedicato agli interessi di mora e vengono specificate le condizioni alle quali scattano automaticamente alla scadenza. Il creditore (il venditore dei prodotti) deve avere adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e il ritardo deve essere imputabile al debitore.
Gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché il tasso non risulti iniquo per il creditore.
Quanto al tasso il decreto rinvia al tasso di riferimento indicato dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Da ultimo e per evitare sperequazioni il decreto dispone che è in ogni caso vietato trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.
Disciplina transitoria. Le novità si applicano a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012 devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni sulle pratiche commerciali scorrette e sui termini di pagamento si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.
Sanzioni. È opportuno ricordare che le violazioni alla normativa possono costare caro.
Il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di scrittura del contratto e contenuto dello stesso, va incontro alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. La violazione delle norme sulla correttezza delle pratiche commerciali fa scattare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. Infine il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è unito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a euro 500.000,00.