
Il Consiglio di stato, quindi, analizzando il testo, con il parere 3126/2012, è intervenuto a suggerire importanti modifiche, quali la necessità di «rendere chiaro fin dall'inizio nel rapporto tra professionista e cliente il corrispettivo per l'attività da svolgere», proponendo di «inserire nell'articolo 1 un nuovo comma che preveda l'obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente e che la mancata produzione, o comunque l'assenza di prova sull'aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare».
Occorre tuttavia precisare che nell'iter di approvazione del decreto legge sulle liberalizzazioni, anche il governo aveva dato grande peso alla questione del preventivo. Nella versione originaria del provvedimento infatti il compenso per le prestazioni professionali doveva essere determinato obbligatoriamente in forma scritta e solo nei passaggi successivi di conversione del decreto, il preventivo è diventato di massima e a richiesta del cliente. In ogni caso, la misura del compenso, deve essere adeguata all'importanza dell'opera, va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, nonché degli estremi della polizza assicurativa, obbligatoria per legge.
Ora, alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato, Falcone ha precisato: «L'obbligatorietà del preventivo suggerita dal Consiglio di stato giunge a dare ulteriore conferma al nostro convincimento. L'accordo scritto configura da un canto una garanzia di trasparenza ed equità per l'utente, dall'altro una tutela per il professionista, tale da consentirgli di superare in sede giudiziale, con estrema facilità, l'onere probatorio, ottenendo l'immediata esecuzione delle sue pretese creditizie. Qualità professionale e garanzia per l'utenza sono i principi che ci contraddistinguono da sempre».