L'unica novità del provvedimento riguarda dunque il lavoro a bordo delle navi, per il quale concede altri sette mesi tempo per fissare la disciplina necessaria al coordinamento con le nuove disposizioni del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008). La novità è introdotta con una modifica all'articolo 3, comma 2, secondo periodo del citato T.u., ovvero con la sostituzione delle parole «entro quarantotto mesi» con «entro cinquantacinque mesi» (pertanto il termine passa dal 15 maggio 2012 al 15 dicembre 2012).
Con la conversione in legge del dl n. 57/2012 è confermata, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2012 della possibilità, per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, di effettuare la valutazione dei rischi mediante autocertificazione. Tale possibilità è vincolata all'approvazione delle procedure standardizzate che devono essere definite dalla «commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro» (sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2010) e approvate con specifico decreto. Il T.u. stabilisce, infatti, che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione delle procedure e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Il decreto legge modifica il T.u. dando altri sei mesi di tempo per la fruizione dell'autocertificazione da parte dei piccoli datori di lavoro.
Infine, il decreto legge introduce una seconda proroga («fino ad approvazione norme specifiche») in relazione ai settori ferroviario, marittimo e portuale, in attesa dell'approvazione della normativa specifica e che, altrimenti, avrebbe prodotto un vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale a opera dello stesso T.u.
