Accertamenti induttivi agli infedeli agli studi. In primo luogo le nuove disposizioni introdotte dall'art. 8 del dl 16/12, sulla base delle quali gli uffici potranno ora ricorrere all'accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello dati rilevanti ai fini degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti nonché in caso di infedele compilazione del modello stesso che comporti una differenza superiore al 15% o euro 50 mila tra ricavi/compensi stimati dagli studi di settore corretti e quelli indicati in dichiarazione dal contribuente. Seppur di carattere procedimentale, recita la circolare, gli uffici utilizzeranno le facoltà introdotte da tale provvedimento normativo solo a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2010 (Unico 2011). Accertamento induttivo che potrà tuttavia essere sterilizzato o attenuato dal tipo di comportamento adottato dal contribuente. Se quest'ultimo, nei termini ordinari e prima dell'inizio dei controlli, presenta una dichiarazione integrativa sanando le irregolarità o l'omessa presentazione degli studi di settore le nuove sanzioni maggiorate sono ravvedibili ed al tempo stesso l'ufficio non potrà procedere ad accertamento induttivo puro. Se invece, ed è la seconda ipotesi, il contribuente presenta il modello studi solo dopo l'inizio dei controlli le sanzioni non saranno ravvedibili e l'ufficio potrà ricorrere all'accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, del dpr 600/73. Se però trattasi di annualità precedenti al 2010, precisa la circolare, il comportamento collaborativo del contribuente, seppur tardivo, impedirà all'ufficio il ricorso all'induttivo puro dovendosi valutare unicamente al possibilità di ricorrere a ricostruzioni analitiche o analitiche presuntive.
Novità della modulistica. Fari puntati per le nuove sanzioni introdotte dal dl 98/2011. Si tratta della sanzione massima di euro 2.065 per la omessa presentazione del modello e della maggiorazione del 50% delle sanzioni minime e massime per l'ipotesi di infedele dichiarazione. Inserita nella parte generale del modello anche un'apposita avvertenza per i contribuenti «ex minimi». Segnalando tale circostanza ovvero l'uscita dal regime dei minimi, il software neutralizza alcuni effetti distorsivi che possono generarsi a seguito del passaggio dal regime di cassa a quello di competenza. A tal fine gli ex minimi dovranno inoltre fornire alcuni dati contabili nei quadri F, G e X del modello dati.
