«Come si ricorderà, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012 è stato pubblicato il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'Emilia-Romagna. La norma introduce disposizioni in materia fiscale che completano il quadro normativo anticipato con il dm 1° giugno 2012 il quale prevede la sospensione dei termini, al 30 settembre 2012, per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti aventi sede legale o operativa all'interno dei comuni colpiti dal sisma. Dai territori interessati dal sisma pervengono però notizie secondo le quali le amministrazioni pubbliche starebbero richiedendo il pagamento delle ritenute fiscali per il periodo successivo all'8 giugno 2012 non operando alcuna sospensione di legge in tal senso. Qualora fosse confermata tale notizia, ci si troverebbe di fronte a una gravissima posizione interpretativa non conforme alle norme sin qui emanate. Sul piano giuridico si fa presente che il dm 1 giugno 2012 afferma chiaramente che «sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 30 settembre 2012». Con il successivo articolo 8 del dl 74/2012, nel far salvo il contenuto del dm 1 giugno 2012, è stato poi ulteriormente specificato che «fermo che la mancata effettuazione di ritenute e il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi». È del tutto evidente che la previsione da ultimo indicata si preoccupa di regolamentare anche eventuali mancate effettuazione di ritenute (e non solo il versamento come previsto dal dm 1 giugno 2012) e/o riversamenti di ritenute già operate, ma certamente non intendeva circoscrivere la sospensione solo nel periodo tra il 20 maggio 2012 e l'8 giugno dello stesso anno. D'altronde la bontà di questa posizione emerge anche dallo stesso comma 1, secondo periodo, in cui è chiaramente stabilito: «Sono altresì sospesi fino al 30 settembre». Il termine «altresì» presuppone che anche i precedenti tributi (appunti le ritenute fiscali) siano oggetto di sospensione fino al 30 settembre 2012. La norma è inequivocabile e una eventuale diversa interpretazione determinerebbe un gravissimo danno alla popolazione civile gravemente colpita nelle settimane scorse. Peraltro, far pagare le imposte agli imprenditori dichiarati terremotati darebbe luogo ad una gravissima e incoerente posizione politica creando popolazioni colpite dal sisma di serie A e di serie B. Nelle analoghe e altrettanto disastrose circostanze passate il legislatore ha operato una sospensione sia fiscale che contributiva rinviando ad un momento successivo il recupero dei tributi. È evidente la necessità di un tempestivo intervento chiarificatore che dia serenità alle aziende e lavoratori colpiti dal sisma, consentendo loro di avere l'indispensabile liquidità utile alla gestione della straordinaria e gravissima situazione creatasi».
Bene, a distanza di una settimana dal 3 luglio (data della nota del Consiglio nazionale dell'ordine) nessuna precisazione è giunta dal Mef. Spifferi, a cui nessuno vuole credere, imputerebbero questo silenzio alle necessità statali di flussi di cassa. Sarebbe incredibile e quindi da non credere. Nessuno si vuole assumere la responsabilità e giorno 16 luglio si avvicina inesorabilmente con le sue scadenze. Resta l'assordante silenzio che cala come una mannaia sui distretti industriali messi in ginocchio da un terremoto, estremamente sottovalutato a livello governativo. Un silenzio che da fiato alla domanda iniziale: Ma il terremoto in Emilia c'è stato??? Per alcuni evidentemente no; per i consulenti del lavoro sì e continua la gara di solidarietà per essere vicini a chi ne è rimasto coinvolto.
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