Multe notificate, inutile tentare di proporre ricorso
Multe notificate, inutile tentare di proporre ricorso
del 10/07/2012
di: Stefano Manzelli
Se i pubblici registri automobilistici non sono aggiornati non necessariamente è colpa della pubblica amministrazione e in tal caso la notifica tardiva della multa stradale può risultare comunque valida. Quindi è inutile tentare di proporre ricorso quando il trasgressore ha partecipato alla scarsa trasparenza della filiera sanzionatoria. Sono queste le spiacevoli conseguenze operative evidenziate dalla Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 11182 del 4 luglio 2012. Un autista negligente ha lasciato in sosta vietata il proprio veicolo ricevendo a casa la notifica del verbale. Contro questa misura punitiva l'interessato ha proposto ricorso al giudice di pace ma senza risultati apprezzabili. La Cassazione si è quindi allineata alla decisione del giudice di merito confermando il verbale. Anche se il verbale è stato notificato oltre al termine previsto dal codice stradale (ovvero attualmente 90 giorni), a parere del collegio risulta rispettato comunque il principio del limite temporale per la notifica «dal momento in cui l'amministrazione ha potuto apprendere che il destinatario era sconosciuto all'indirizzo risultante dalla banca dati della motorizzazione». In buona sostanza se il mancato aggiornamento dei pubblici registri automobilistici è in qualche modo ascrivibile all'automobilista la pubblica amministrazione può notificare la multa anche tardivamente. Solo dal momento in cui la polizia municipale ha avuto cognizione del mutamento di indirizzo decorrono i 90 giorni di rito per effettuare la notifica del verbale. In realtà però già da parecchi anni il nuovo articolo 247 del regolamento stradale prevede l'automatico aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli intestati a persone fisiche in caso di mutamento della residenza dell'intestatario. In pratica spetta all'ufficiale di anagrafe attivare la procedura di variazione di residenza. Per questo motivo è estremamente difficile che i registri non siano adeguati ai dati anagrafici. L'ipotesi residuale più frequente riguarda la mancata comunicazione al comune da parte dell'intestatario del veicolo della proprietà dei suoi mezzi. In questo caso, come nelle ipotesi di omesso aggiornamento dei documenti dei veicoli di proprietà delle persone giuridiche, scatterà sempre anche la sanzione di 669 euro prevista dall'art. 94 del codice della strada.