
Era stato il ministro Riccardi qualche mese fa a esprimere la necessità di accompagnare l'applicazione delle nuove norme con una breve fase transitoria che prevedesse appunto la possibilità di un «ravvedimento operoso» per il datore di lavoro, permettendogli di adeguarsi in tempi congrui alla nuova disciplina, previo pagamento di una somma. Così come anche le Commissioni parlamentari della Camera (24 maggio 2012) e del Senato (4 e 5 giugno 2012) nel loro parere sullo schema di decreto legislativo. E in particolare i senatori avevano chiesto «una fase transitoria entro la quale i soggetti interessati, possono volontariamente adeguarsi alle norme di legge ed evitare così le sanzioni più gravi, dichiarando entro un termine certo il rapporto di lavoro irregolare, con l'onere per il datore di lavoro dei pagamenti retributivi, contributivi e fiscali pari ad almeno tre mesi e con il pagamento di un contributo di 1.000 euro per ciascun lavoratore». Un suggerimento che il governo sembra avere accolto in pieno.
Saranno ora i tecnici dei ministeri dell'interno, del lavoro e della cooperazione a fissare tutti i dettagli dell'operazione. Ma ne saranno esclusi i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi 5 anni con sentenza anche non definitiva per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, così come i lavoratori colpiti da provvedimenti di espulsione, condannati o segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Il provvedimento, come detto, inasprisce le sanzioni già previste per chi impiega stranieri irregolari (oggi da tre mesi a un anno e multa di 5 mila euro). Il decreto aggiunge ora un'aggravante per i casi di particolare sfruttamento. Le pene per i datori aumentano infatti da un terzo alla metà se i lavoratori sono più di tre, se sono minori con meno di sedici anni, o se sono sottoposti a «condizioni di grave pericolo», tenendo conto delle «caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro». In questi casi, se il lavoratore denuncia il datore e collabora durante il processo, può ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari di sei mesi, rinnovabile per un anno o più finché si arriva alla fine del procedimento penale.