
È quanto descritto all'articolo 6 del decreto legge sulla spending review in materia di riduzione di spese per il pubblico impiego.
AUTO BLU
Dal prossimo anno, le amministrazioni pubbliche, incluse le Authority, non potranno effettuare spese per un ammontare superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nel 2011, per l'acquisto, la manutenzione e il noleggio di autovetture di servizio. Limite che potrà essere derogato, solo per il 2013, nell'unico caso di contratti pluriennali ancora in vigore e che non sarà applicato per le vetture utilizzate dai servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della Difesa nonché dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La disposizione, poi, prevede che, in caso di riduzione del parco autovetture, il personale già adibito a mansioni di autista, se appartiene ad altre amministrazioni, dovrà fare immediato ritorno a quella di appartenenza, mentre il personale in organico dovrà essere adibito ad un profilo professionale coerente con le nuove mansioni.
BUONO PASTO
Dal prossimo 1° ottobre, pasti light per gli statali. Il valore nominale del buono pasto, infatti, non potrà superare i 7 euro. Anche se sono previste disposizioni normative e contrattuali più favorevoli, queste cesseranno di avere efficacia a partire da tale data. I risparmi ottenuti dalla predetta riduzione (per i dipendenti del comparto ministeri non cambia nulla essendo già il valore del buono pasto fermo a 7 euro) però, non andranno ad incrementare la contrattazione integrativa degli stessi travet pubblici (come sembrava in un primo momento), ma confluiranno tra le economie di bilancio delle singole amministrazioni.
FERIE OBBLIGATORIE
Addio alla monetizzazione delle ferie. Ovvero a quell'istituto, in verità poco utilizzato, che permetteva al dipendente pubblico, di avere la corresponsione economica delle ferie che non era riuscito a godere nell'anno di riferimento. La disposizione contenuta all'articolo 6 non lascia margine ad alcun dubbio. Le ferie, così come i riposi e i permessi che spettano al personale delle amministrazioni pubbliche, anche dirigenziale, sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto nei rispettivi contratti e, in nessun caso «danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». Monetizzazione che non potrà essere corrisposta nemmeno se il dipendente è «a credito» con la p.a. per mobilità, dimissioni o pensionamento. I dirigenti dovranno prestare la massima attenzione, in quanto la violazione di queste disposizioni è fonte di responsabilità disciplinare e anche erariale, dovendosi procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
LIMITI
ALLE CONSULENZE
Per porre un freno alla prassi, spesso consueta, di conferire incarichi di consulenza a soggetti oggi in quiescenza, ma già incardinati nella p.a., l'articolo in esame fa espresso divieto a tutte le p.a., di attribuire incarichi di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e oggi pensionati, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, «funzioni ed attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza».