L'adempimento è previsto dall'articolo 24, comma 4, lettera b, del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi). La norma, in particolare, obbliga l'utilizzatore di contratti di somministrazione a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria (rsu) o alle rappresentanze aziendali (rsa) e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria, ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione delle imprese alla quale aderisce o conferisce mandato, numero e motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Finora l'adempimento non contemplava sanzioni; il dlgs n. 24/2012, invece, ha previsto la sanzione amministrativa pecuniaria tra 250 e 1.250 euro, nell'ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica. Circa la periodicità ed i contenuti della comunicazione, il ministero sottolinea che la nuova sanzione trova applicazione, nella fase transitoria relativa all'anno 2012, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012 (entrata in vigore del dlgs n. 24/2012) e il 31 dicembre 2012; per gli anni successivi, invece, occorrerà tenere presente il periodo di dodici mesi che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Poiché l'oggetto della comunicazione afferisce a un periodo che si conclude alla fine dell'anno solare, aggiunge il ministero, appare opportuno fissare il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2013. In definitiva, gli utilizzatori che non effettueranno la comunicazione periodica entro il 31 gennaio 2013 (anno 2012), incorreranno nell'applicazione della nuova sanzione.
