Nella nuova cartella esattoriale ente creditore sempre più in chiaro. Nel nuovo look dello strumento di riscossione scompare il logo di Equitalia che lascia il posto alla denominazione dell'ente creditore. Tutto ciò grazie alla revisione dello strumento di pagamento disposto dal provvedimento direttoriale del 3 luglio scorso (prot. n. 2012/100148). L'adozione della nuova cartella di pagamento, si legge nel provvedimento sopra citato, è obbligatoria per notifiche relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione successivamente al 31 luglio 2012. Di fatto, la vera novità del nuovo modello è costituita dall'esposizione nel frontespizio della cartella di pagamento della posizione degli enti creditori ai quali sono dovute le somme richieste e quelle degli agenti della riscossione il cui compito è unicamente quello riscuotere le somme per conto degli enti stessi. Dall'esame del nuovo strumento di pagamento emerge infatti già dal frontespizio che l'agente della riscossione ha emesso la cartella di pagamento per conto dell'ente creditore del quale vengono fornite le informazioni. Tutto ciò dovrebbe contribuire a stemperare il clima di ostilità che si è creato nell'opinione pubblica nei confronti di Equitalia ribadendo, a chiare lettere, il ruolo degli agenti della riscossione che come tali non sono titolari del credito per il quale effettuano la riscossione. Altre modifiche puntano a semplificare le informazioni e le richieste contenuto nello strumento di riscossione. Oltre al frontespizio della cartella esattoriale la denominazione dell'ente creditore viene evidenziata anche al centro della prima pagina che si apre con la specifica del ruolo di intimazione ad adempiere assunto dalla cartella stessa. Sempre nella prima pagina della nuova cartella viene espressamente ribadito come nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia oggetto di ripartizione in più rate, l'intimazione contenuta nella cartella produce effetti relativamente a tutte le rate. Ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 46/1999. Appositamente evidenziato anche il fatto che in caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione procederà a esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.