La difesa del fisco ha contestato in tre punti la decisione della commissione regionale, usando come grimaldello la giurisprudenza ormai consolidata sull'autotutela.
La sezione tributaria ha accolto tutti i motivi presentati applicando il principio per cui «è a ritenersi inammissibile l'impugnazione del provvedimento con il quale si opponga un rifiuto alla domanda di procedere in via di autotutela all'annullamento di precedente atto impositivo, trattandosi di attività discrezionale».
Ora a chiudere definitivamente il sipario sulla vicenda dovrà pensarci la commissione regionale milanese cui i giudici di legittimità hanno rinviato gli atti per la nuova decisione e in applicazione del principio sull'autotutela. La Cassazione ha rinviato anche sul punto delle spese processuali. Anche la Procura generale della Suprema corte ha chiesto, nell'udienza tenutasi lo scorso 5 giugno al quarto piano del Palazzaccio, di accogliere il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Solo lo scorso 18 giugno un altro Collegio della sezione tributaria aveva fornito chiarimenti interessanti (si veda ItaliaOggi del 19 giugno 2012) – sentenza numero 10020 – sancendo che il diniego di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria non è impugnabile di fronte alla Ctp per contestare la pretesa tributaria. Al più si possono dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto.
