In particolare l'accusa ha lamentato che il reato era stato posto in essere per favorire l'impresa e non la singola persona. Ma a questa obiezione Piazza Cavour ha risposto che in assenza di una norma la misura ablativa non può essere disposta sui beni della società per reati fiscali commessi materialmente dal suo manager.
D'altronde il dlgs 231/2001 fa un elenco preciso dei reati commessi dall'azienda che fanno scattare la confisca e fra questi non rientrano quelli fiscali, neppure le fatture false, com'è avvenuto in questo caso. «Dalla natura di sanzione penale della confisca per equivalente», si legge in uno dei passaggi chiave della sentenza, «deriva altresì l'inapplicabilità dell'istituto nei confronti di un soggetto diverso dall'autore del reato ex art. 27, comma 1, della Costituzione, a nulla rilevando, con riferimento alle persone giuridiche, il cosiddetto rapporto di immedesimazione organica del reo con l'ente del quale con compiti o poteri vari fa parte». Del resto la legge 8 giugno 2001 n. 231 ha configurato la responsabilità amministrativa della persona giuridica per i reati commessi nei suo interesse o a suo vantaggio dagli organi dell'ente o da persone loro sottoposte, «sotto il profilo della culpa in eligendo o in vigilando (art. 6 e 7), per l'ovvia impossibilità di estendere qualsiasi forma del sistema sanzionatorio penale a tale soggetto». Da ciò deriva che «la confisca per equivalente prevista dall'art. 19, comma 2, della predetta legge n. 231/2001 è applicabile esclusivamente con riferimento ai reati previsti dagli art. 24 e seguenti, tra i quali non rientrano quelli fiscali di cui al dlgs n. 74/2000». Con una sola magra consolazione. Deve essere fatta salva l'ipotesi in cui la struttura societaria sia soltanto un apparato fittizio, utilizzato dall'imprenditore proprio per porre in essere i reati di frode fiscale o altri illeciti, sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell'autore dei reato. Insomma l'immobile di proprietà della società non entrerà fra i beni dello Stato nonostante sia stato accertato che il suo amministratore ha inserito in contabilità della fatture false.
