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Agenzia delle Entrate: La voce del contribuente conta

del 03/07/2012
di: di Valerio Stroppa
Agenzia delle Entrate: La voce del contribuente conta
Se l'Agenzia delle entrate non ascolta il contribuente in fase di predisposizione dell'atto di accertamento la contestazione fiscale è nulla. A prescindere dal suo contenuto. Ignorare le osservazioni presentate nei termini dal soggetto che ha ricevuto la verifica, infatti, costituisce «un fondamentale vizio procedimentale da parte dell'Agenzia», in contrasto con lo Statuto del contribuente. È quanto ha deciso la Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 70/65/12, che ha annullato una rettifica tributaria da oltre 320 mila euro a carico di una società mantovana.

La fattispecie in esame vedeva un processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di finanza a carico di una sas, a seguito di un'indagine fiscale che aveva portato alla luce violazioni formali e sostanziali (irregolare tenuta della contabilità, libri matricola viziati da numerazioni alterate) e il disconoscimento di costi ritenuti non inerenti all'attività di impresa (spese di ristrutturazione di immobili abitativi di famiglia) o afferenti a operazioni inesistenti. Le Entrate recepivano integralmente i contenuti del verbale emesso dalle Fiamme gialle. Il conto totale presentato dal fisco, per Iva, Irap, imposte dirette, sanzioni e interessi, ammontava a 326 mila euro.

La società si opponeva all'accertamento in giudizio, ma la Ctp Mantova respingeva le sue ragioni con la sentenza n. 152/2/10, validando quindi l'operato dell'amministrazione finanziaria. La controversia si riproponeva così in appello. La ricorrente ribadiva che l'ufficio non aveva esaminato, prima di emettere l'accertamento, le osservazioni e le richieste inoltrate dalla società con una memoria pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 della legge n. 212/2000. Tale disposizione, infatti, stabilisce che dopo il rilascio della copia del pvc, «il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori».

Circostanza che, lamentava la società, non si era verificata, in quanto «nonostante la presentazione di un'articolata e documentata memoria ex articolo 7 della legge 212/2000, l'Agenzia l'ha rigorosamente ignorata, violando la giurisprudenza di legittimità che riconosce valenza di principi costituzionali alla legge medesima». Tesi che trova concordi i magistrati tributari della Ctr lombarda. I giudici bresciani ritengono «che l'Agenzia preliminarmente all'emissione dell'avviso e alla sua notificazione non abbia ottemperato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 42 del dpr n. 600/1973». Ne scaturisce una «menomazione del diritto di difesa», soprattutto «considerata la recente riaffermazione della necessaria instaurazione di un contraddittorio preventivo», che non può che condurre alla nullità dell'atto. A fronte di un vizio giuridico reputato così profondo, la Ctr «ritiene di non entrare nel merito dei contenuti dell'atto medesimo». E, ribaltando il verdetto di primo grado, dichiara l'illegittimità dell'accertamento impugnato.

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