Più facile lo status di disoccupazione. Cambia la procedura per l'acquisizione dello status di disoccupato. Oggi, tale status è disciplinato come la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile a svolgere e a ricercare un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti. La condizione va comprovata mediante la presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ragione del suo domicilio, accompagnata dalla dichiarazione attestante l'eventuale attività lavorativa svolta in precedenza, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa. La riforma prevede che il lavoratore possa presentare all'Inps le due dichiarazioni (la prima attestante l'attività lavorativa precedentemente svolta, la seconda relativa all'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa). Nella nuova procedura (generalmente le dichiarazioni verranno rese in sede di richiesta dell'Aspi), l'Inps trasmetterà la documentazione al servizio regionale per l'impiego competente per territorio, mediante il sistema informativo, che procederà ad attribuire lo «status di disoccupazione» al lavoratore interessato.
Inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti sul riconoscimento degli incentivi all'assunzione, la riforma stabilisce che regioni e province mettano a disposizione dell'Inps le informazioni di propria competenza necessarie al predetto riconoscimento degli incentivi, comprese le informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilità e al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata. Le predette informazioni sono messe a disposizione anche del ministero del lavoro per la pubblicazione nella Borsa continua nazionale del lavoro.
Offerta di lavoro congrua. Riprendendo una disciplina già vigente, che viene abrogata (articolo 1-quinquies del dl n. 249/2004 e articolo 19, comma 10, del dl n. 185/2008), la riforma ridetta la disciplina sui casi di decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito, sia in costanza (mobilità ecc.) che fuori rapporto di lavoro (indennità di disoccupazione). In particolare, viene disposta la decadenza dall'indennità di mobilità o di altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, fatti salvi i diritti già maturati, per i lavoratori che:
Ai fini dell'applicazione della sanzione della decadenza, si fa riferimento a una distanza fra il luogo di svolgimento dell'attività di formazione o lavoro e la residenza del lavoratore non superiore a 50 chilometri o comunque percorribile con mezzi pubblici in 80 minuti. Aspetto rilevante di riforma è che, in questa nuova disciplina, saranno i centri per l'impiego a dover comunicare gli eventi che determinano la perdita del diritto alle prestazioni all'Inps (che dispone il provvedimento di decadenza) e non i datori di lavoro, come oggi previsto.