
Aerotaxi. Il decreto «semplificazioni» ha disposto un'imposta sui voli passeggeri effettuati in forza di contratti di noleggio. Il quantum dovuto è pari a 100 euro per ogni tratta fino a 1.500 km e a 200 euro per tragitti superiori. L'imposta va corrisposta da ciascun passeggero al vettore e da questi versata entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio. Tempi più rapidi per i trasporti con aerei non immatricolati nei registri Enac o di altre autorità europee: il dovuto va versato all'erario prima della partenza o entro il giorno successivo all'arrivo in Italia. Per i viaggi effettuati tra il 29 aprile (entrata in vigore della legge 44/2012) e il 30/6/2012, l'imposta va corrisposta entro il 31 luglio. Ai fini del calcolo della lunghezza della tratta, vale la distanza ortodromica tra i punti di decollo e atterraggio, maggiorata di 95 km.
Velivoli privati. È soggetto al prelievo annuale chi risulta proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore in leasing del velivolo. Il quantum varia in relazione al peso massimo al decollo dell'aereo (si veda tabella in pagina). Pagamento all'atto della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità. L'imposta è in vigore dal 6/12/2011. Se il contribuente, in base alle previgenti istruzioni, ha versato più del dovuto potrà scomputare l'eccesso in occasione del prossimo rinnovo o chiedere l'importo a rimborso. Qualora abbia pagato meno, invece, non saranno applicate sanzioni purché regolarizzi la propria posizione entro il 28/7/2012.