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Fondo di garanzia: Tfr, ora la banca ricorre all'Inps

del 27/06/2012
di: di Daniele Cirioli
Fondo di garanzia: Tfr, ora la banca ricorre all'Inps
Nel novero dei soggetti aventi titolo a presentare domanda di intervento del fondo di garanzia Inps per il tfr sono incluse anche le società finanziarie (e ogni altro cessionario a titolo oneroso del tfr). Ad esempio, ove il lavoratore abbia contratto prestiti con cessione del quinto dando in garanzia il tfr, la banca potrà pretendere l'intervento dell'Inps (fondo garanzia) per vedere soddisfatta la garanzia sul prestito (il tfr) in caso d'insolvenza del lavoratore e del datore di lavoro. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 89/2012 che, modificando il precedente orientamento, recepisce i principi della corte di cassazione.

Tfr e fondo di garanzia. La novità riguarda gli «aventi diritto» a richiedere l'intervento del fondo garanzia dell'Inps per il trattamento di fine rapporto (tfr). La normativa (articolo 2 della legge n. 297/1982) stabilisce che tale intervento può essere richiesto dal lavoratore o dai suoi «aventi diritto». La corte di cassazione ha chiarito che per «aventi diritto» devono intendersi non soltanto gli eredi del lavoratore (coniuge, figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo), ma, più in generale, gli aventi causa del lavoratore.

Novero più ampio. La novità, dunque, consiste nell'ampliamento del novero di soggetti titolati a richiedere l'intervento del fondo di garanzia Inps, con inclusione di società finanziarie e altri cessionari a titolo oneroso del tfr. Novità che discende dall'esperienza pratica della cessione del tfr a garanzia di prestiti. Infatti, i prestiti personali con cessione del quinto della retribuzione sono generalmente assistiti da garanzia accessoria della cessione del tfr, garanzia che acquista efficacia nel momento in cui viene notificata al datore di lavoro (debitore ceduto) o da quando egli ne sia venuto comunque a conoscenza (in base all'articolo 1264 del codice civile). Si tratta, in particolare, di contratti di cessione in cui il lavoratore garantisce la bontà del credito ceduto (è la cosiddetta «cessione pro solvendo» in base all'articolo 1267 del codice civile); pertanto, ove si verifichi l'insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore resta obbligato nei confronti del cessionario (la garanzia cessa laddove la mancata realizzazione del credito sia dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le azioni di recupero del credito presso il debitore ceduto che, in tal caso, è rappresentato dal datore di lavoro insolvente). Di conseguenza, precisa l'Inps, a modifica di quanto indicato nelle precedenti istruzioni (circolare n. 74/2008), potranno trovare accoglimento le domande avanzate da società finanziarie cessionarie del tfr o da altri soggetti che, avendo acquistato da queste ultime il predetto credito per tfr con rivalsa nei confronti del lavoratore, siano subentrate alle originarie società finanziarie.

Due procedure. Per quanto riguarda le istruzioni operative, l'Inps conferma la doppia procedura attualmente seguita a seconda che si tratti di tfr dovuto da 1) datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali o 2) datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali. In ogni caso, per ottenere l'intervento del fondo garanzia Inps, il cessionario del credito per tfr dovrà presentare: una dichiarazione congiunta (con il lavoratore) circa la consistenza del debito residuo (modello SR131), una copia del contratto di cessione; atto di quietanza del cessionario del credito per tfr.

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