Vendite e locazioni di abitazioni. Le imprese potranno vendere in regime di imponibilità senza limiti di tempo i fabbricati abitativi che hanno costruito o sui quali hanno eseguito interventi di recupero rilevanti (restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione). In particolare, la vendita effettuata dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori, prima obbligatoriamente esente, può ora essere effettuata con l'applicazione dell'Iva, manifestando la volontà in tal senso nell'atto di vendita. Alle imprese, inoltre, viene data la possibilità di applicare l'Iva anche alle locazioni delle abitazioni che hanno costruito o recuperato; anche in questo caso occorre manifestare l'opzione, in difetto della quale l'operazione resta esente. Se si opta per l'imponibilità, l'Iva si applica con l'aliquota ridotta del 10% (che è comunque molto di più dell'imposta di registro del 2% dovuta in caso di esenzione dall'Iva).
Vendite e locazioni di fabbricati diversi dalle abitazioni. Per quanto riguarda i fabbricati strumentali per natura (unità classificate catastalmente nelle categorie B, C, D, E e A10), in via generale le novità consistono, al contrario, nell'estensione del regime di esenzione, sia sulle vendite sia sulle locazioni. Sono state infatti soppresse le due previsioni di imponibilità obbligatoria che riguardavano le cessioni e locazioni poste in essere, da soggetti passivi dell'Iva, nei confronti di: cessionari e locatari con diritto di detrazione limitato al massimo al 25%; cessionari e locatari privati consumatori.
Queste modifiche non pregiudicano comunque minimamente venditori e locatori, dato che resta fermo, come in precedenza, il loro diritto di optare per l'imponibilità delle operazioni in luogo dell'esenzione. In definitiva, la nuova disciplina è maggiormente vantaggiosa per gli interessati, giacché, sopprimendo le ipotesi di imponibilità per obbligo, concede in sostanza l'opportunità di scegliere sempre il regime Iva applicabile. Si tenga presente, comunque, che il regime naturale è quello di esenzione, mentre per il regime di imponibilità occorre optare. Il solo caso di imponibilità per obbligo di legge, infine, riguarda le cessioni di fabbricati strumentali per natura poste in essere, entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori, dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito i predetti interventi di recupero. Questa ipotesi è stata infatti confermata, ma con la modifica da quattro a cinque anni dell'arco temporale entro il quale l'operazione è imponibile per legge.
Inversione contabile. Occorre infine evidenziare che nei casi in cui le cessioni di fabbricati, di qualunque tipologia, sono imponibili per opzione del cedente, se il cessionario è un soggetto passivo l'imposta si applica con il meccanismo dell'inversione contabile.
