
La disciplina antecedente faceva salva questa impostazione, prevedendo che, a scomputo totale o parziale degli oneri concessori dovuti, il titolare del permesso potesse obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto del codice dei contratti. Limitatamente alle opere d'importo inferiore alla cosiddetta soglia comunitaria il medesimo codice ammetteva il ricorso a una procedura di evidenza pubblica, seppure semplificata e meno gravosa, rappresentata dalla cosiddetta procedura negoziata.
L'operazione correttiva del governo Monti non soltanto espone lo stato italiano all'ennesima censura comunitaria, ma pone problemi interpretativi, determinando il rischio che la ricercata semplificazione dia luogo a incertezza e stallo, visti gli interrogativi cui le amministrazioni locali dovrebbero dare una risposta prima di applicare le nuove disposizioni.
L'interrogativo principale è: perché il legislatore ha qualificato l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria d'importo inferiore alla soglia comunitaria come «a carico del titolare del permesso di costruire» e non ha precisato, invece, che si tratta di una prestazione obbligatoria, effettuata dal titolare del permesso, in alternativa al versamento degli oneri concessori comunque dovuti e dunque a scomputo di questi ultimi?
Nel caso in cui il governo (eludendo pure due distinte interrogazioni presentate da parlamentari radicali sull'argomento) ritenga che la norma non abbia modificato sostanzialmente il regime delle prestazioni obbligatorie a carico del titolare del permesso di costruire e dunque che le opere di urbanizzazione primaria vengono comunque effettuate «a scomputo» degli oneri concessori dovuti, si pone comunque la necessità di precisare la norma e di fornire indicazioni operative.
Per questa ragione, in sede di conversione in legge del decreto-legge per la crescita, che contiene anche norme correttive del testo unico per l'edilizia, sarebbe opportuno un intervento del parlamento per abrogare il comma 2-bis dell'art. 16 del dpr n. 380 del 2001(modificato dal «salva Italia») ed evitare all'Italia una probabile procedura d'infrazione.
In via subordinata, nel caso in cui non ci fossero le condizioni per cancellare la norma, bisognerebbe emendare tale disposizione, precisando in che modo debba essere fissato il valore economico delle opere di urbanizzazione, realizzate senza applicare il codice dei contratti, al fine di determinare l'importo delle somme (il cosiddetto scomputo) che il privato detrae da quanto dovuto a titolo di oneri concessori.
Bisognerebbe altresì individuare la procedura per assicurare un'appropriata e corretta destinazione delle eventuali economie che il privato (anche e soprattutto grazie alla mancata applicazione del codice dei contratti) può perseguire nell'esecuzione delle opere.