Per assicurare l'efficienza e la celerità del processo, l'art. 39 del dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, ha previsto che le comunicazioni degli atti del processo possano essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti, che deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Per i professionisti l'indirizzo deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi albi o collegi. L'art. 39 ha demandato a un decreto ministeriale il compito di fissare le regole per consentire l'utilizzo delle nuove tecnologie e individuare le commissioni tributarie nelle quali possono essere gradualmente applicate le procedure informatiche. Per il momento le disposizioni del decreto 7425/2012 si applicano alle comunicazioni inviate dal 15 maggio dagli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e del Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati dal 7 luglio 2011. Però le parti interessate, con apposita istanza, possono richiedere che le nuove modalità di comunicazione siano utilizzate anche per i ricorsi pendenti alla stessa data. Con successivi decreti, poi, dovranno essere individuate le segreterie delle commissioni tributarie presso le quali potranno essere effettuate le notifiche telematiche. La finalità è quella di potenziare l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo tributario, per velocizzare le comunicazioni e anche per contenere i costi relativi alla spedizione degli atti a mezzo del servizio postale.
In base all'art. 16, dlgs 546/1992, le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti che ne rilasciano ricevuta. La norma prevede che le comunicazioni possano essere fatte anche tramite l'utilizzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. La segreteria comunica l'avviso di trattazione della causa, il rinvio nei casi previsti dalla legge o il dispositivo della sentenza. Le comunicazioni devono essere effettuate nel domicilio eletto. In mancanza dell'elezione di domicilio vanno fatte nella residenza dichiarata dalla parte nell'atto di costituzione in giudizio. Le eventuali variazioni hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la denuncia alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite. Anche la variazione dell'indirizzo Pec produce effetti dal decimo giorno successivo.
