Il testo, dunque, articolato in 42 articoli analizza nello specifico tre professioni, quella di avvocato, di dottore commercialista ed esperto contabile, di notaio mentre riunisce in un'unica disposizione tutte le altre professioni tecniche. Ma come sono articolati questi parametri? A partire dalle prestazioni professionali che nel caso di quella forense sono suddivise per tipologia di attività (civile, penale, amministrativa, tributaria) e per fasi (studio della controversia, introduzione del procedimento, istruttoria, decisoria ed esecutiva).
Da questa classificazione, poi, l'attività viene liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare precisando, in particolare che, se questo si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40% nell'attività stragiudiziale e al 25% in quella giudiziale. E poi ancora riduzione del 50% dei compensi dell'onorario del professionista in tre specifici casi: nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, nelle liti in cui il giudizio dura in maniera «irragionevole» e nei casi «di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda».
Il testo si sofferma, poi, sulle altre due professioni economico-legali, commercialisti e notai e, dopo averne elencato tutte le principali tipologie di attività (per i notai quelle riservate per legge), viene stabilito che la determinazione del compenso avverrà a seconda del valore dell'atto, della difficoltà e della complessità delle questioni trattate fino all'eventuale urgenza della prestazione e dell'impegno profuso.
Diverso, invece, il criterio per le professioni di area tecnica il cui onorario per la prestazione è stabilito considerando «di regola il parametro del costo economico dell'opera e la complessità della prestazione». A partire poi da questi principi è stata elaborata una formula matematica da applicare a seconda del tipo della prestazione. Considerando, poi, la natura dell'opera l'organo giurisdizionale potrà aumentare o diminuire il compenso fino al 60%.
