Entro 60 giorni l'amministrazione dovrà riscontrare gli atti e certificare che il credito è certo, liquido e esigibile o, al contrario, ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità anche parziale del credito. Il riscontro dovrà essere effettuato con le centrali e con quelle periferiche anche per programmare l'utilizzo della disponibilità dei fondi. Un blocco alla certificazione deriva dai procedimenti giurisdizionali pendenti per la medesima ragione del credito. Nel caso in cui ci si trovi in una situazione debitoria nei confronti della stessa amministrazione, il credito potrà essere certificato e ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante. Un numero progressivo identificativo sarà assegnato a ogni certificazione rilasciata. Accanto alla procedura di certificazione cartacea sarà messa in piedi una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione. Le p.a. richiederanno l'abilitazione al sistema entro 30 giorni dalla comunicazione. Allo stesso modo i titolari dei crediti possono presentare all'amministrazione o all'ente debitore l'istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma. Per gli accrediti vanno utilizzate le domande sul modello allegato al decreto.
La procedura con la piattaforma elettronica assicura l'identificazione dei soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella cessione dei crediti certificati o anticipazione attraverso l'attestazione del flusso dei dati di interscambio con i soggetti. La comunicazione della cessione con la modalità telematica assolve alla funzione di notificazione. Decorsi i 60 giorni senza che sia stata rilasciata certificazione, il creditore potrà presentare istanza di certificazione presentandola all'amministrazione o all'ente debitore. Spetterà al direttore della ragioneria territoriale dello stato, entro dieci giorni, dal ricevimento dell'istanza la nomina di un commissario ad acta, dopo aver verificato che nel frattempo la certificazione non ai già stata resa. Il commissario ad acta, scelto tra un dirigente o un funzionario dell'amministrazione, opererà in qualità di pubblico ufficiale. A lui saranno concessi 50 giorni dalla nomina per rilasciare la certificazione.
Il decreto prevede poi l'avvio del monitoraggio dei flussi di informazione: ogni mese, nella prima decade, l'amministrazione o l'ente debitore comunicano l'ammontare delle certificazioni rilasciate specificando cessioni, o anticipazioni. L'invio delle comunicazioni non spetta alle amministrazioni che utilizzano il sistema della piattaforma elettronica.
