
Lo scudo fiscale e l'Iva. Il dubbio sulla copertura assicurata dallo scudo fiscale, voluto da Giulio Tremonti, ministro dell'economia, ai fini Iva è stato spesso sollevato sin dal varo della nuova norma nel corso dell'estate del 2009. Nell'interpretare le vecchie norme del 2001, l'amministrazione finanziaria aveva affermato la piena rilevanza preclusiva dello scudo anche ai fini dell'Iva ma, evidentemente, alla luce delle sentenze della Corte di giustizia Ue che hanno manifestato la violazione commessa dall'Italia nel varare le norme sul condono rispetto a un potere di accertamento Iva, la questione si è riproposta nel momento in cui è stato varato il nuovo scudo fiscale. Su questo aspetto, va osservato come la circolare n. 3 del 2010 sottolinei in modo decisamente marcato la differenza tra il condono e lo scudo fiscale sia in relazione al fatto che, a differenza di quanto previsto nella legge n. 289/02 il pagamento dell'imposta straordinaria non è in alcun modo rapportato ai maggiori imponibili accertati sia in relazione alla circostanza che, una volta effettuata la sanatoria, non è incondizionatamente inibita la potestà di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Peraltro, nella parte iniziale della circolare si afferma espressamente che viene fatta salva «la conformità alle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto e di antiriciclaggio, nonché alle relative interpretazioni della Corte di giustizia».
Ed è proprio muovendo da tale passaggio della pronuncia di prassi dell'agenzia, che Assofiduciaria osserva come si è inteso salvaguardare la tesi della giurisprudenza comunitaria in merito alla incompatibilità delle norme di tipo condonistico affermando dunque che lo scudo fiscale non è in alcun modo sovrapponibile ad un condono. In tal senso, dunque, il comparto Iva risulterebbe «coperto» dallo scudo fiscale e assumerebbe rilievo il passaggio, già contenuto nella circolare n. 43/09 nel quale si afferma che la dichiarazione riservata è opponibile anche rispetto alle attività di controllo ed accertamento previste nel dpr n. 633 del 1972.
Il raddoppio dei termini di accertamento. Il decreto legge n. 194/09, oltre a riaprire i termini per l'effettuazione dello scudo fiscale, ha anche raddoppiato i termini per l'accertamento (articolo 12, comma 2, del dl 78/09), vale a dire relativamente alla presunzione reddituale sulle attività estere detenute in Stati o territori black list. Stesso raddoppio dei termini è stato previsto dal dl. 194/09 in merito ai termini per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni alla disciplina sul monitoraggio fiscale (tipicamente la mancata indicazione di beni ed attività nel quadro RW). Sulla decorrenza delle disposizioni introdotte, Assofiduciaria afferma che le stesse devono essere assunte, nella sostanza, come disposizioni di carattere procedurale e, dunque, operino in relazione ai periodi di imposta che, alla data di entrata in vigore del dl. 78/09 sono ancora suscettibili di accertamento. Nella normalità dei casi si tratta del periodo di imposta 2005 (in considerazione del fatto che il 31 dicembre 2009 si è verificata la decadenza per il periodo di imposta 2005). A tale conclusione, Assofiduciaria giunge prendendo ad esempio quanto previsto dal dl 223/06 sul raddoppio dei termini di accertamento da un punto di vista amministrativo al ricorrere di possibili violazioni di natura penale. Circostanza questa che, indipendentemente dalla conclusione della vicenda di natura penale, fa scattare il raddoppio dei termini di accertamento previsti dalle norme tributarie. Va infine ricordato come Assofiduciaria faccia menzione della conferma rispetto alla necessità di produrre una nuova dichiarazione riservata laddove, al momento di consegna della prima, siano esistenti delle cause ostative che non consentano il completamento di tutte le operazioni correlate allo scudo.