Contro il nuovo accertamento sintetico il contribuente potrà opporre il reale reddito finanziario disponibile. L'aumento della franchigia da accertamento sintetico a un terzo, prevista nel nuovo regime premiale dei soggetti congrui e coerenti agli studi di settore, non si applica ai soci di società trasparenti. Le misure premiali in materia di studi di settore introdotte dalla manovra Monti (dl 201/2011) hanno una portata generale e si applicano a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore di cui all'art. 10 della l. 146/98. Sono queste alcune delle risposte fornite dalle Entrate nel corso del Videoforum2012 organizzato da ItaliaOggi in collaborazione con Ipsoa che sono state recepite in un documento ufficiale di prassi amministrativa, la circolare n.25/e di ieri. Si tratta di chiarimenti che erano già stati oggetto di analisi e commento all'indomani dell'incontro tenutosi nel gennaio scorso ma che adesso, grazie al recepimento degli stessi in una circolare dell'Agenzia delle entrate, acquisiscono la veste dell'ufficialità e impegnano in primo luogo al loro rispetto proprio gli stessi funzionari del fisco. Venendo alle risposte più attuali un posto di primo piano meritano quelle relative alle modifiche intervenute nel corso del 2011 in materia di accertamento da studi di settore. In merito allo strumento principe dell'accertamento induttivo la circolare di ieri dopo aver precisato che il nuovo regime premiale introdotto dalla manovra Monti ha portata generale e si estende a tutti i contribuenti soggetti all'accertamento da studi di settore, precisa che uno dei benefici principali del regime, ovvero la maggior franchigia da accertamento sintetico, non potrà applicarsi ai soci di società trasparenti. Queste ultime seppur congrue, coerenti e fedeli nell'applicazione dello studio di settore non potranno trasmettere tale beneficio ai soci persone fisiche, unici reali fruitori dell'agevolazione. Diventano ufficiali anche i chiarimenti relativi al nuovo redditometro che fu uno degli argomenti principali delle videoconferenze del gennaio scorso. Se il nuovo accertamento sintetico si basa sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta ad esso deve necessariamente essere opposto non il reddito dichiarato, che potrebbe essere frutto di elementi di tipo figurativo, bensì il reddito reale disponibile. Per comprendere la differenza fra reddito dichiarato e reddito spendibile si pensi alla categoria dei redditi d'impresa dove sulla base del principio di competenza economica sono computate in diminuzione una serie di componenti non finanziarie quali ammortamenti, accantonamenti ai fondi rischi. Ovvio che tali problematiche potranno emergere solo durante il contraddittorio preventivo. Ecco allora che le risposte delle Entrate prevedono proprio al possibilità per gli uffici di valutare tali circostanze, caso per caso, sulle base delle fattispecie in concreto esaminate. Chiarito poi anche l'esatto calcolo dello scostamento di un quinto fra reddito dichiarato e reddito accertabile sulla base del quale scatterà il nuovo redditometro. La percentuale va sempre applicata, in aggiunta, al reddito dichiarato.