
Apprendistato ed enti bilaterali. I chiarimenti ministeriali arrivano a risposta di due interpelli del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro sulla nuova disciplina dell'apprendistato (dlgs n. 167/2011, Tu apprendistato). In particolare, è stato chiesto: 1) se sia o meno obbligatorio il parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva sul Pfi e se sia o meno obbligatoria l'iscrizione all'ente bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere; 2) se sia possibile recedere dal rapporto di apprendistato nel caso in cui l'apprendista si trovi in una delle ipotesi previste dall'articolo 35 del dlgs n. 198/2006 e dell'articolo 54 del dlgs n. 151/2001 (divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità) «ovvero in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate dall'ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale ecc.)».
In merito al primo quesito, il ministero spiega che, pur non potendosi negare che la contrattazione collettiva possa legittimamente assegnare un ruolo fondamentale agli enti bilaterali, tuttavia tale ruolo non può arrivare a configurarsi come condicio sine qua non di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato. Pertanto, almeno con riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non c'è un obbligo di sottoporre il Pfi all'ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale.
Sul licenziamento. In relazione al secondo quesito, concernente la possibilità di recedere dal rapporto di apprendistato nelle ipotesi di periodi di assenza temporanea per una delle cause tutelate dall'ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale ecc.), il ministero evidenzia che, ogni eventuale causa di nullità del licenziamento (a esempio a causa del matrimonio, a causa dello stato di gravidanza ecc.) trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato. Anche per questi lavoratori, inoltre, valgono le norme limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e infortunio. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso come espressamente previsto dal Tu (articolo 2, comma 1 lettera m, del dlgs n. 167/2011). In tal caso, il periodo di preavviso che è espressamente richiesto (dal citato articolo 2) e decorso il quale il rapporto può ritenersi risolto, non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento.