
Il fisco ritiene fondamentale disporre le misure cautelari sui beni del debitore, per «il contrasto delle condotte volte alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sin dalla fase di acquisizione dei primi elementi istruttori». In presenza dei presupposti di legge, poi, occorre denunciare all'Autorità giudiziaria i comportamenti penalmente rilevanti, posti in essere per aggirare l'obbligo di pagamento delle imposte.
Del resto, la fondatezza e sostenibilità della pretesa tributaria e il pericolo attuale di non potere riscuotere le somme accertate consentono alle agenzie locali di richiedere al giudice tributario di iscrivere ipoteca e disporre il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del contribuente. Peraltro l'Agenzia ha già dato ai propri uffici, con la circolare 4/2010, le direttive per l'adozione di questi provvedimenti tutte le volte in cui valutino la probabilità che in futuro il debitore possa dissolvere i propri beni. A maggior ragione se ritenuti insufficienti o appena sufficienti a soddisfare la pretesa erariale. Però, anche nei casi in cui sia possibile disporre entrambe le misure per tutelare il credito, secondo l'Agenzia è preferibile ricorrere al sequestro conservativo, anziché all'ipoteca, perché è più veloce e richiede meno formalità. Il sequestro viene considerato particolarmente efficace sui contribuenti che possiedono quote societarie o azioni. Le quote societarie, anche se nominalmente di scarso valore, sono spesso valori reali significativi, in presenza di un patrimonio netto positivo della società partecipata.
Possono essere sottoposti alle azioni esecutive i crediti relativi a tutti i tributi amministrati dalle Entrate: Iva, Irpef, Irpeg, Irap, imposta di registro. E non è fissata neppure una soglia minima al di sotto della quale non è consentito farvi ricorso. L'amministrazione finanziaria può presentare domanda al giudice per ottenere le misure cautelari, in base all'articolo 22 del decreto legislativo 472/1997. Tuttavia, prima di proporre l'istanza alla commissione tributaria provinciale è necessaria la preventiva notifica di un atto di contestazione, provvedimento di irrogazione della sanzione, avviso di accertamento o processo verbale di constatazione. Le misure cautelari sono utilizzabili anche in caso di emanazione di un atto di recupero di crediti indebitamente compensati. Quindi, la tutela del credito erariale non vale solo per le sanzioni, ma anche per imposte e interessi in seguito alla notifica di atti impositivi. Peraltro, l'adozione di una misura non esclude l'altra e possono essere richieste dalle Entrate, anche in seguito a indagini finanziarie, e utilizzate come garanzia anche dagli agenti della riscossione.
Naturalmente, nell'istanza rivolta al giudice vanno indicate le ragioni per cui si ritiene che possa essere considerato a rischio il credito. Il cosiddetto «periculum in mora» deve scaturire da un'attenta analisi della situazione patrimoniale del debitore-contribuente. Il rischio per la riscossione deve essere attuale e può essere rilevato sia da dati oggettivi come la consistenza quantitativa e le caratteristiche qualitative del patrimonio, sia dalla condotta del debitore.