Diventerà ufficiale all'inizio della prossima settimana la proroga dei pagamenti legati al modello Unico 2012: entro il 9 luglio scadenza senza maggiorazione ed entro il 20 agosto pagamento maggiorato dello 0,4%. Lo slittamento interessa tutte le persone fisiche nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Rientrano nel nuovo termine i soci delle società trasparenti di persone e/o di capitali che, evidentemente, devono attendere il risultato della società prima di identificare il carico impositivo personale in modo corretto. Il dpcm con la proroga dei versamenti è infatti alla bollinatura della ragioneria dello stato ed è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per martedì prossimo. Ieri il ministero dell'economia ha diramato una nota in cui si precisa che «Il provvedimento stabilisce che le persone fisiche ed i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, tenuti ad effettuare, entro il 18 giugno 2012, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale (che comprende anche i versamenti previsti per la cedolare secca sugli affitti) possono effettuare i predetti versamenti : entro il 9 luglio, senza alcuna maggiorazione; dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo». Precisando che per le altre scadenze e quindi per l'Imu resta ferma la data del 18 giugno. Il primo appuntamento con la nuova imposta sugli immobili, dunque, rimane ancorato alla scadenza del 18 giugno. In effetti, in relazione al periodo di imposta 2011, i contribuenti si sono trovati a gestire una serie di novità che, in parte, non hanno ancora trovato i chiarimenti opportuni da parte dell'Agenzia delle entrate. Con riferimento alle persone fisiche, per esempio, il primo aspetto interessato è quello del nuovo prelievo sui beni detenuti all'estero che soltanto poche ore fa è stato illustrato dall'Agenzia delle entrate con un apposito provvedimento che, in ogni caso, non è esaustivo di tutte le casistiche che in concreto possono verificarsi. Ecco dunque che, alla luce di questa novità, la disposizione di proroga appare del tutto opportuna. Anche in relazione alle società il quadro è estremamente composito nel senso che, per esempio, entro i termini di versamento degli acconti si dovrebbe tenere conto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 148 del 2011 in materia di società in perdita sistematica. Su questo aspetto è in corso di emanazione un altro provvedimento dell'Agenzia delle entrate che dovrebbe contenere, soprattutto, la descrizione di quelle situazioni nelle quali la predisposizione e la presentazione di una istanza di interpello non si rivela necessaria al fine di disapplicare le nuove norme.
E proprio gli studi di settore rappresentano l'elemento che, tradizionalmente, diviene fondamentale ai fini delle disposizioni di proroga dei versamenti. Anche per il 2012, infatti, lo slittamento interessa in modo generalizzato tutti coloro che svolgono una attività economica per la quale sono stati elaborati gli studi di settore fatta salva l'ipotesi del superamento dell'ammontare di ricavi e compensi previsto per lo studio medesimo.
In relazione alle disposizioni di proroga, il testo del decreto ricalca esattamente quanto avvenuto negli anni precedenti e, in base a questo aspetto, si possono prendere come riferimento i chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate con due pronunce del 2007 quali la risoluzione n. 41 e n. 173. Nella prima delle due pronunce, l'Agenzia delle entrate aveva precisato come, in relazione allo slittamento dei termini di pagamento, lo stesso operasse anche rispetto ai soggetti per i quali operavano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore. Nella seconda delle due indicazioni l'amministrazione finanziaria aveva precisato come tutti i pagamenti legati alla dichiarazione dei redditi fossero interessati, compresi, dunque, i contributi previdenziali. Come accennato, mai come con riferimento al periodo di imposta 2011, le disposizioni di proroga dei versamenti risultanti dal modello Unico appaiono necessarie in considerazione dei molteplici riflessi derivanti dalle disposizioni normative introdotte nel corso dello scorso anno. Poiché, come visto, la proroga in questione riguarda tutti i soggetti persone fisiche indipendentemente dalla applicazione degli studi di settore, va segnalato come, per esempio, manchi qualunque tipo di chiarimento riferito ai soci delle società che sono interessati dalla norma in materia di disponibilità dei beni societari. Con riferimento all'aspetto procedurale di invio della comunicazione il termine è stato spostato al 15 ottobre prossimo ma, in termini sostanziali, la norma dovrebbe operare in relazione al pagamento degli acconti per il periodo di imposta 2012 fermo restando che, sulla base delle condizioni maggiormente ricorrenti, non è ancora dato conoscere quali siano le regole per individuare correttamente la base imponibile da assumere in relazione a beni quali automezzi o immobili.