L'istante ha evidenziato che, a fronte dell'acquisto di un box pertinenziale, ha eseguito il bonifico al cedente nel corso del 2011, omettendo però di indicare i dati richiesti dal comma 3, dell'art. 1, del decreto 18/02/1998 n. 41: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario.
Tale assenza di dati ha comportato l'omissione del prelievo a titolo di acconto (4%) che le banche e le Poste Italiane spa devono eseguire, ai sensi dell'articolo 25, dl n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e l'omissione dell'invio dei dati che la banca ordinante deve eseguire per permettere all'amministrazione finanziaria di eseguire i relativi controlli.
Di fatto, l'omissione dei dati ha pregiudicato, in modo definitivo, il rispetto degli adempimenti da parte degli istituti finanziari, con particolare riferimento all'obbligo di operare la ritenuta, spendibile da parte del beneficiario in sede di redazione della dichiarazione dei redditi.
D'altra parte, come ben evidenziato dall'agenzia, il contribuente che vuole fruire dell'agevolazione in commento, oggi a regime per effetto dell'introduzione dell'articolo 16-bis nel Tuir (dpr n. 917/1986), è tenuto al rispetto degli adempimenti prescritti nel decreto n. 41/1998, anche con riferimento alle modalità di pagamento delle spese destinate al recupero del patrimonio edilizio (36%) e al risparmio energetico (55%), utilizzando un metodo tracciabile come il bonifico dal quale, però, risulti in modo inequivocabile la causale del versamento e i dati dell'ordinante e del beneficiario, compresi i rispettivi codici fiscali (o la partita Iva per il cedente). Di conseguenza, le Entrate non possono che prendere atto del mutato impianto normativo appena indicato e dell'introduzione di ulteriori adempimenti posti a carico degli intermediari finanziari, destinati a migliorare i controlli da parte della stessa agenzia e in tal caso omessi, con la conseguenza che ritiene necessario che il contribuente ripeta il pagamento, ancorché nel corso del 2012, nel rispetto delle modalità indicate dal richiamato decreto, in modo tale da permettere alle banche o alle Poste Italiane spa di operare la ritenuta del 4%, integrando i presupposti disposti per la fruibilità del bonus. Infine, per l'agenzia, stante la presenza di un doppio pagamento, « nell'ambito della propria autonomia negoziale », il cedente e il cessionario potranno definire al meglio le condizioni e le modalità di restituzione dell'importo versato inizialmente in modo non conforme.